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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19577 - pubb. 27/04/2018.

Applicazione uniforme della normativa nel caso di contrasto tra fiduciario del soggetto debole e medico


Tribunale di Mantova, 13 Aprile 2018. Est. Bernardi.

 


 

 

Tribunale di Mantova

Sezione Prima


Il Coordinatore della I Sezione,

considerati gli esiti della riunione di coordinamento del 5 aprile 2018 e ritenuta la necessità di promuovere, nell’ambito del tribunale, una applicazione uniforme della normativa concernente le disposizioni che, ai sensi della legge 22-12-2017 n. 219, prevedono la competenza del Giudice Tutelare a decidere a) in ordine alle cure proposte in caso di contrasto tra il legale rappresentante del soggetto debole (interdetto, inabilitato, beneficiario della amministrazione di sostegno, minore d’età) e il medico (v. art. 3 co. 5), b) ove sussista conflitto tra il fiduciario e il medico relativamente al rispetto delle disposizioni anticipate di trattamento (v. art. 4 co. 5) e infine c) nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico relativamente alla pianificazione delle cure rispetto a una patologia cronica e invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta (arguito ex art. 5 co. 4 u.p.), espone le linee essenziali del procedimento.

Premesso che il ricorso previsto dagli articoli sopra menzionati, deve essere depositato presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione ed assegnato al Giudice Tutelare secondo la turnazione interna prevista, va osservato che, in difetto di ulteriori indicazioni normative, deve ritenersi che il procedimento delineato dalla normativa in esame sia qualificabile come di natura camerale posto che avanti al Giudice Tutelare non è prevista la trattazione nelle forme della cognizione ordinaria o sommaria sicché la disciplina dello stesso va rinvenuta nelle disposizioni di cui agli artt. 737 e segg. c.p.c. (cfr. anche art. 732 c.p.c.).

Quanto al Giudice Tutelare competente, rammentato che la disciplina di cui all’art. 33 co. 2 lett. u) del d. lgs. 206/2005 è inapplicabile ai rapporti tra pazienti e strutture ospedaliere pubbliche o private operanti in regime di convenzione con il S.S.N. (cfr. Cass. 21-89-2016 n. 18536; Cass. 2-4-2009 n. 8093), deve ritenersi che lo stesso, in difetto di indicazioni normative, vada individuato nel giudice del luogo in cui ha il domicilio il soggetto della cui situazione giuridica si discute (cfr. in generale, Cass. 16-1-1975 n. 167; Cass. 24-5-1965 n. 1004; Cass. 3332/1960).

Va poi notato che non è previsto l’intervento del Pubblico Ministero che, pertanto, non deve essere obbligatoriamente sentito (cfr. art. 738 II co. c.p.c.).

Si evidenzia che, dovendosi dirimere un conflitto, va assicurato il rispetto del contraddittorio ciò che non implica necessariamente la fissazione di una udienza, ritenendosi ammissibile anche la proposizione di un ricorso congiunto -sottoscritto dal medico e dal soggetto in conflitto- nel quale dovranno essere riportate le ragioni di ciascuna parte, salva restando la possibilità per il Giudice Tutelare di sentire gli interessati ovvero di disporre ulteriori approfondimenti istruttori.

Stante l’applicabilità del disposto di cui all’art. 738 III co. c.p.c., ove ritenuto necessario, il Giudice Tutelare potrà dare corso ad una istruttoria anche in forme semplificate, eventualmente ricorrendo ad ausiliari o informatori tecnici.

Va aggiunto che, nel caso di conflitto, il medico interessato dovrà fornire tutte le informazioni in suo possesso onde consentire al Giudice Tutelare di provvedere, e cioè quelle elencate dall’art. 1 co. 3 della legge n. 219/2017 (diagnosi, prognosi, benefici e rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, possibili alternative e conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi).

Merita rilevare che, ove ricorra una situazione di emergenza ovvero anche di urgenza (la cui sussistenza è opportuno risulti dalla cartella clinica), costituisce preciso dovere del sanitario quello di intervenire, senza previamente acquisire la autorizzazione da parte del Giudice Tutelare.

Ove il soggetto interessato non sia in grado di prestare un valido consenso e appaia probabile la necessità di dovere effettuare ulteriori trattamenti sanitari, fermo restando quanto sopra evidenziato per la situazione di urgenza, è opportuno che i congiunti ovvero anche il responsabile del servizio sanitario direttamente impegnato nella cura della persona interessata promuovano ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno (cfr. art. 406 II co. c.c.) secondo il protocollo già in essere.

In proposito va osservato che l’emergenza ricorre quando l’intervento sanitario è indifferibile mentre per urgenza deve intendersi la situazione di pericolo attuale -e cioè imminente, non essendo tale un pericolo eventuale o futuro- di un danno grave alla persona, nozione che non è pertanto limitata al pericolo di vita atteso che vi rientra anche quello di gravi menomazioni alla salute (come ad es. perdita di un arto o di un organo) nonché di grave pregiudizio circa la possibilità di effettuare utilmente in un momento successivo un accertamento sanitario indispensabile per la cura della persona; occorre precisare che l’attualità della situazione di urgenza deve essere valutata ex ante e cioè al momento del ricovero o comunque dell’intervento sanitario sicché, ove ricorra tale ipotesi e la corretta pratica medica lo preveda, andranno immediatamente assicurate alla persona le cure necessarie.

Al di fuori delle situazioni di emergenza/urgenza e ove l’intervento sanitario risulti programmato, appare opportuno che il ricorso ex art. 4 della legge n. 219/2017 venga presentato con adeguato anticipo onde consentire sia l’instaurazione del contraddittorio sia l’eventuale svolgimento di una istruttoria sia pure sommaria.

Quanto alla forma, il Giudice Tutelare emetterà un decreto, eventualmente munito della clausola di cui all’art. 741 c.p.c.

Occorre sottolineare che, in caso di contrasto tra i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale sul minore circa gli interventi sanitari da praticare, dovrà essere invece proposto da costoro ricorso al Tribunale in composizione collegiale ai sensi dell’art. 316 c.c. ai fini della composizione del conflitto esistente fra di essi.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai Giudici Tutelari nonché, per opportuna conoscenza, alla ASST di Mantova.

Mantova, 13 aprile 2018.


Il Coordinatore della I Sezione

dott. Mauro Bernardi