Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23483 - pubb. 14/04/2020

Sovraindebitamento: i limiti di impignorabilità nella liquidazione del patrimonio

Tribunale Rimini, 05 Marzo 2020. Pres. Francesca Miconi. Est. Maura Mancini.


Sovraindebitamento - Procedura di Liquidazione del Patrimonio - Credito escluso dalla liquidazione ex art 14 ter l. 3/2012 - Trattamento dello stipendio - Previsioni normative del sesto comma - Rapporto tra le diverse disposizioni - Interpretazione



A norma dell’art 14 ter comma 6 lett. a) l. 3/2012, i “crediti impignorabili ai sensi dell’art 545 cpc” sono esclusi dalla liquidazione, e quindi - a differenza che nel fallimento, per il quale dispone l’art 46 l. fall. - non sono destinabili alla soddisfazione dei creditori della procedura liquidatoria, dovendo di conseguenza essere lasciati nella disponibilità del debitore; in particolare, a norma del comma 4 dell’art 545 cpc, i quattro quinti degli stipendi o salari non sono pignorabili.

L’ipotesi prevista nella lett b) del citato art. 14 ter comma 6 l. 3/2012, che esclude dalla liquidazione “i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni e salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della famiglia indicati dal Giudice”, non è alternativa alla predetta ipotesi della lettera a), ma cumulativa, e dunque va interpretata nel senso che, quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia, va lasciato nella sua disponibilità e non può in nessun caso violare i sopra indicati limiti di impignorabilità, ma può essere determinato in misura soltanto pari o superiore agli stessi (dunque, pari o superiore ai quattro quinti dello stipendio). (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Astorre Mancini, Studio Legale Tentoni, Mancini & Associati di Rimini

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