Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27331 - pubb. 20/05/2022

Il disconoscimento delle fotografie non produce gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, secondo comma, c.p.c.

Cassazione civile, sez. III, 29 Aprile 2022, n. 13519. Pres. Travaglino. Est. Gorgoni.


Disconoscimento - Riproduzioni fotografiche - Effetti ex art. 215, comma 2, c.p.c. - Esclusione - Fondamento



In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni fotografiche, il disconoscimento delle fotografie non produce gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, secondo comma, c.p.c., perché mentre questo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. (massima ufficiale)


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