L'Arbitrato


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27342 - pubb. 24/05/2022

Arbitrato internazionale e Convenzione di New York del 1958: verifica della validità della clausola arbitrale e presunzione di validità della convenzione di arbitrato

Appello Bologna, 08 Aprile 2022. Pres. Salvadori. Est. Gaudioso.


Arbitrato internazionale - Convenzione di New York del 1958 - Verifica della validità della clausola arbitrale - Presunzione di validità - Formale e sostanziale - Della convenzione di arbitrato



In tema di arbitrato internazionale, nel sistema delineato dalla convenzione di New York del 1958, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 19 gennaio 1968, n. 62, spetta al giudice adito, in via assolutamente preliminare, senza efficacia di giudicato e sulla base della domanda della parte che invochi l'esistenza di una clausola arbitrale, verificarne la validità.

La Convenzione di New York del 1958, applicabile quando la clausola preveda la sede dell’arbitrato in uno Stato straniero, ha lo scopo di promuovere il commercio internazionale e la risoluzione delle controversie internazionali tramite l’arbitrato e il favor arbitrati deve orientare il giudice nell’interpretare la relativa pattuizione ponendo alla base del proprio argomentare il principio della presunzione di validità – formale e sostanziale – della convenzione di arbitrato. (Rolandino Guidotti) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Prof. Rolandino Guidotti

 

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