Deontologia


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27399 - pubb. 31/05/2022

Condanna di magistrato segretario presso il CSM tenuto per regolamento al dovere di segretezza sui lavori delle Commissioni

Cassazione Sez. Un. Civili, 02 Marzo 2022, n. 6910. Pres. Cassano. Est. Giusti.


Illeciti disciplinari - Art. 2 del d.lgs. n. 109 del 2006 - Magistrato collocato fuori ruolo della magistratura - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie



In tema di illeciti disciplinari dei magistrati, la previsione dell'art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006, che dà rilievo alle gravi scorrettezze anche quando tenute nei confronti "di altri magistrati", deve essere interpretata nel senso che tali comportamenti non debbono essere direttamente collegati all'esercizio delle funzioni giurisdizionali, potendo rientrare in tale nozione anche le condotte poste in essere in violazione dei doveri, relativi allo status di magistrato, che permangono in caso di collocamento fuori ruolo per lo svolgimento di funzioni diverse da quelle giurisdizionali. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza disciplinare di condanna di un magistrato segretario presso il CSM, tenuto per regolamento consiliare ex art. 34, comma 5, del regolamento interno, al dovere di segretezza sui lavori delle Commissioni alle quali partecipa, che, violando il dovere di riserbo e l'affidamento fiduciario dei componenti del Consiglio, aveva pregiudicato l'interesse alla piena e incondizionata libertà di determinazione di ciascun componente dell'organo di autogoverno). (massima ufficiale)