Diritto del Lavoro


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27652 - pubb. 05/07/2022

Questioni sulla competenza territoriale nelle controversie tra impresa petrolifera e gestore di impianto di distribuzione carburanti

Tribunale Roma, 22 Giugno 2022. Est. D'Avino.


Competenza per materia – Controversia tra impresa petrolifera e gestore impianto distribuzione carburanti – Gestore Società in accomandita semplice – Giudice ordinario – Parasubordinazione – Insussistenza

Controversia tra impresa petrolifera e gestore impianto distribuzione carburanti – Rapporto complesso di comodato somministrazione e affitto ramo azienda – Clausola deroga competenza territoriale – Validità

Controversia tra impresa petrolifera e gestore impianto distribuzione carburanti – Rapporto complesso di comodato somministrazione e affitto azienda – Mediazione obbligatoria – Inapplicabilità



Quando il gestore sia una società in accomandita semplice, le controversie insorte nell’ambito di un rapporto contrattuale che lega l’impresa petrolifera proprietaria di un impianto di distribuzione di carburanti e il gestore appartengono al giudice ordinario, non a quello del lavoro, non essendo il rapporto riconducibile alla c.d. parasubordinazione.

Sono valide le clausole di deroga volontaria al foro territoriale legale in favore di quello convenzionale contenute nei contratti di comodato, somministrazione e affitto di ramo d’azienda, funzionalmente tra loro collegati, che legano l’impresa petrolifera proprietaria di un impianto di distribuzione di carburanti e il gestore.

Le controversie insorte nell’ambito di un rapporto contrattuale complesso che lega l’impresa petrolifera proprietaria di un impianto di distribuzione di carburanti e il gestore mediante la stipula di tre distinti contratti di comodato, somministrazione e affitto di ramo d’azienda  non devono essere sottoposte al tentativo obbligatorio di mediazione. (Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Francesco Mainetti



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