Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27655 - pubb. 06/07/2022

Quando la cessazione degli effetti del contratto di affitto si verifica prima della dichiarazione di fallimento

Cassazione civile, sez. I, 07 Giugno 2022, n. 18289. Pres. Scaldaferri. Est. Catallozzi.


Ricorso ex art. 99, ultimo comma, l.f. – Ammissione al passivo canoni affitto azienda – Nullità contratto per presunte prescrizioni amministrative – Insussistenza

Ricorso ex art. 99, ultimo comma, l.f. – Autorizzazione al subaffitto azienda – Giudicato esterno ed esame sul punto – Preclusione

Ricorso ex art. 99, ultimo comma, l.f. – Contratto di affitto risolto antefallimento – Indennità di occupazione – Prededuzione ex art. 111 l.f. – Sussistenza



Il contratto di locazione può essere nullo per impossibilità giuridica dell’oggetto quando l’inidoneità dell’immobile all’uso convenuto dipenda da radicali sue connotazioni intrinseche, ma non anche quando, come nel caso in esame, dipenda dalla mancata conformità con prescrizioni amministrative riconducibile all’inerzia della parte tenuta all’adeguamento del bene a tali prescrizioni e/o alla richiesta delle necessarie autorizzazioni che, al più, assumere rilievo sotto il profilo della non corretta esecuzione del rapporto. (Luca Caravella) (riproduzione riservata)

Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto (nella fattispecie la Corte, con ordinanza depositata il 17 ottobre 2019, pronunciandosi in analoga vertenza tra le odierne parti, ma relativa a periodo contrattuale diverso, aveva accertato che «nessuna autorizzazione al subaffitto era stata prestata dalla società concedente»). (Luca Caravella) (riproduzione riservata)

Qualora la cessazione degli effetti del contratto di affitto si sia verificata in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento dell’affittuaria non fa venir meno la sussistenza del credito della concedente, a titolo di responsabilità extracontrattuale e quand’anche il verificarsi di siffatta situazione non fosse imputabile a dolo o a colpa del curatore, per i danni da ritardata restituzione del complesso aziendale affittato. Tale credito risarcitorio del concedente va posto a carico del fallimento e rientra nel novero di quelli di cui all'art. 111, n. 1, l.fall., la cui applicazione deve intendersi non già circoscritta agli effetti dell’attività negoziale della curatela, bensì estesa alle situazioni obbligatorie che di tale connotazione negoziale sono carenti, quali i fatti illeciti riferibili alla curatela stessa e, più in generale, ogni altro atto o fatto idoneo a dar vita ad una obbligazione in conformità all'ordinamento giuridico, purché si pongano in connessione di dipendenza causale dalla procedura concorsuale. (Luca Caravella) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò

 

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