Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7097p - pubb. 01/07/2010

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Appello Venezia, 10 Dicembre 2011. .


Società - Società irregolare - Società partecipata da società di capitali - Deliberazione assembleare di cui all’art. 2361, comma 2, c.c. - Necessità - Limite al potere gestorio degli amministratori - Inopponibilità dell'atto gestorio di terzi - Rilevabilità d'ufficio.



Non è configurabile la costituzione di una società irregolare partecipata da società di capitali, in assenza della preventiva deliberazione assembleare di cui all’art. 2361, comma 2, c.c.: tale prescrizione normativa costituisce dunque un limite al potere gestorio degli amministratori imposto dalla legge, la cui violazione non può che riverberarsi sull’efficacia dell’atto medesimo, radicalmente inopponibile ai terzi. La relativa questione è rilevabile d’ufficio – in sede di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento – inerendo ai presupposti per l’assoggettabilità alla dichiarazione di fallimento di un’impresa esercitata in forma collettiva, e così al fatto costitutivo dell’istanza per dichiarazione di fallimento. (Marco De Cristofaro) (riproduzione riservata)