Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7500p - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Rimini, 27 Ottobre 2011. Est. Bernardi.


Diritto bancario – Contratto quadro – Formazione della volontà contrattuale – Art. 1328 c.c. – Applicabilità.



Ai fini della formazione della volontà contrattuale tra l’istituto di credito ed il cliente in ordine ad un contratto quadro, risulta applicabile l’art. 1328 c.c. il quale, richiedendo la forma scritta ad substantiam, concede la revocabilità del consenso fino all’intervento della manifestazione per iscritto della volontà contrattuale idonea alla conclusione del negozio. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)