Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO VII
Liquidazione coatta amministrativa

Capo II
Procedimento

Art. 305

Commissario liquidatore
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. Il commissario liquidatore procede a tutte le operazioni della liquidazione secondo le direttive dell'autorità che vigila sulla liquidazione e sotto il controllo del comitato di sorveglianza.

2. Il commissario prende in consegna i beni compresi nella liquidazione, le scritture contabili e gli altri documenti dell'impresa o dell'ente richiedendo, ove occorra, l'assistenza di un notaio.

3. Il commissario forma quindi l'inventario, nominando, se necessario, uno o piu' stimatori per la valutazione dei beni.



Relazione illustrativa
L’art. 306 riprende la disciplina dell’art. 204 del r.d. n. 267 del 1942, stabilendo i compiti del commissario liquidatore nell’attività di liquidazione, la sua soggezione ai poteri di indirizzo dell’autorità di vigilanza, l’obbligo di presa in consegna dei beni. Il testo integrale della Relazione illustrativa

GIURISPRUDENZA


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