Legge Fallimentare e Massimario


TITOLO II - Del fallimento
Capo II - Degli organi preposti al fallimento
Sez. IV - Del comitato dei creditori

Art. 41
Funzioni del comitato

I. Il comitato può essere richiesto del suo parere, oltre che nei casi previsti dalla legge, quando il tribunale o il giudice delegato lo ritiene opportuno.



II. Il presidente convoca il comitato ogni qualvolta ne sia richiesto il parere o quando lo crede opportuno.

III. Le deliberazioni del comitato sono prese a maggioranza di voti dei suoi membri.












IV. Il comitato ed ogni membro possono sempre ispezionare le scritture contabili e i documenti del fallimento, ed hanno diritto di chiedere notizie e chiarimenti al curatore e al fallito.

V. I membri del comitato hanno diritto solo al rimborso delle spese.

TITOLO II - Del fallimento
Capo II - Degli organi preposti al fallimento
Sez. IV - Del comitato dei creditori

Art. 41
Funzioni del comitato (1)

I. Il comitato dei creditori vigila sull’operato del curatore, ne autorizza gli atti ed esprime pareri nei casi previsti dalla legge, ovvero su richiesta del tribunale o del giudice delegato, succintamente motivando le proprie deliberazioni.

II. Il presidente convoca il comitato per le deliberazioni di competenza o quando sia richiesto da un terzo dei suoi componenti.

III. Le deliberazioni del comitato sono prese a maggioranza dei votanti, nel termine massimo di quindici giorni successivi a quello in cui la richiesta è pervenuta al presidente. Il voto può essere espresso in riunioni collegiali ovvero per mezzo telefax o con altro mezzo elettronico o telematico, purché sia possibile conservare la prova della manifestazione di voto.

IV. In caso di inerzia, di impossibilità di funzionamento del comitato o di urgenza, provvede il giudice delegato.



V. Il comitato ed ogni componente possono ispezionare in qualunque tempo le scritture contabili e i documenti della procedura ed hanno diritto di chiedere notizie e chiarimenti al curatore e al fallito.

VI. I componenti del comitato hanno diritto al rimborso delle spese, oltre all’eventuale compenso riconosciuto ai sensi e nelle forme di cui all’articolo 37-bis, terzo (2) comma.

VII. Ai componenti del comitato dei creditori si applica, in quanto compatibile, l’articolo 2407 del codice civile. L’azione di responsabilità può essere proposta anche durante lo svolgimento della procedura.

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(1) Articolo sostituito dall’art. 39 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
(2) Errata corridge pubblicata nella G.U. n. 66 del 20 marzo 2006 (testo originario: “…quarto comma”).
TITOLO II - Del fallimento
Capo II - Degli organi preposti al fallimento
Sez. IV - Del comitato dei creditori

Art. 41
Funzioni del comitato


I. Il comitato dei creditori vigila sull’operato del curatore, ne autorizza gli atti ed esprime pareri nei casi previsti dalla legge, ovvero su richiesta del tribunale o del giudice delegato, succintamente motivando le proprie deliberazioni. (CCII)

II. Il presidente convoca il comitato per le deliberazioni di competenza o quando sia richiesto da un terzo dei suoi componenti. (CCII)

III. Le deliberazioni del comitato sono prese a maggioranza dei votanti, nel termine massimo di quindici giorni successivi a quello in cui la richiesta è pervenuta al presidente. Il voto può essere espresso in riunioni collegiali ovvero per mezzo telefax o con altro mezzo elettronico o telematico, purché sia possibile conservare la prova della manifestazione di voto. (CCII)

IV. In caso di inerzia, di impossibilità di costituzione per insufficienza di numero o indisponibilità dei creditori, o di funzionamento del comitato o di urgenza, provvede il giudice delegato. (1) (CCII)

V. Il comitato ed ogni componente possono ispezionare in qualunque tempo le scritture contabili e i documenti della procedura ed hanno diritto di chiedere notizie e chiarimenti al curatore e al fallito. (CCII)

VI. I componenti del comitato hanno diritto al rimborso delle spese, oltre all’eventuale compenso riconosciuto ai sensi e nelle forme di cui all’articolo 37-bis, terzo comma. (CCII)

VII. Ai componenti del comitato dei creditori si applica, in quanto compatibile, l’articolo 2407, primo e terzo comma, del codice civile. (2) (CCII)

VIII. L’azione di responsabilità può essere proposta dal curatore durante lo svolgimento della procedura. Con il decreto di autorizzazione il giudice delegato sostituisce i componenti del comitato dei creditori nei confronti dei quali ha autorizzato l’azione. (3) (CCII)

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(1) Comma modificato dall’art. 3 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).

(2) Comma sostituito dall’art. 3 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).

(3) Comma aggiunto dall’art. 3 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).