Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29544 - pubb. 26/07/2023

Dopo la cancellazione della società fallita i beni e i diritti che ancora ad essa fanno capo appartengono ai soci

Tribunale Milano, 16 Marzo 2023. Pres. Mambriani. Est. Ricci.


Fallimento - Abbandono dei beni - Conseguenze



Nell'ipotesi in cui il curatore, ai sensi dell'art. 104-ter L.F., quando la loro gestione non appaia conveniente scelga di non acquisire all'attivo o a rinunciare a liquidare uno o più beni, dopo la cancellazione della società, i beni o i diritti non liquidati (sui quali i creditori possono dar corso alle azioni esecutive) sono da ricondurre alla titolarità dei soci in comproprietà, senza che tale fenomeno “successorio” necessiti di alcuna manifestazione di adesione o consenso da parte dei medesimi ed indipendentemente dagli effetti che ne derivano. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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