Condominio e Locazioni


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15062 - pubb. 25/05/2016

Separazione consensuale e spese condominiali

Cassazione civile, sez. I, 04 Febbraio 2016, n. 2195. Est. Didone.


Comunione – Comproprietà – Spese di conservazione – Obbligo gravante su tutti i comunisti – Deroga a mezzo di accordo nella separazione consensuale – Riguardo alle spese straordinarie – Esclusione



In tema di spese relative alle parti comuni di un bene, come l’obbligo di partecipare ad esse incombe su tutti i comunisti in quanto appartenenti alla comunione ed in funzione delle utilità che la cosa comune deve a ciascuno di essi garantire, così il diritto al rimborso “pro quota” delle spese necessarie per consentire l’utilizzazione del bene comune secondo la sua destinazione spetta al partecipante alla comunione che le abbia anticipate per gli altri in forza della previsione dell’articolo 1110 c.c., le cui prescrizioni debbono ritenersi applicabili, oltre che a quelle per la conservazione, anche alle spese necessarie perché la cosa comune mantenga la sua capacità di fornire l’utilità sua propria secondo la peculiare destinazione impressale. Invero, le spese per la conservazione, nel caso di inattività degli altri comproprietari, da accertare in fatto, possono essere anticipate da un partecipante al fine di evitare il deterioramento della cosa, cui egli stesso e tutti gli altri hanno un oggettivo interesse, e di esse può essere chiesto il rimborso. Un eventuale accordo di separazione consensuale che preveda le spese condominiali straordinarie a carico del coniuge assegnatario non ha incidenza sulla questione, poiché altro sono le spese di conservazione ex art. 1110 c.c. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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