Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15189 - pubb. 08/06/2016

Credito documentario

Cassazione civile, sez. I, 31 Maggio 2016, n. 11263. Est. Di Virgilio.


Credito documentario – Disciplina giuridica – Chiarimenti



Il Credito Documentario è un impegno irrevocabile assunto da una banca (banca emittente), per ordine di un acquirente di beni e/o servizi (ordinante), ad effettuare una prestazione (pagamento, accettazione o negoziazione) a favore di un venditore di detti beni (beneficiario), contro presentazione di documenti conformi ai termini e alle condizioni indicate nel credito e in accordo a quanto stabilito dalle Norme e Usi Uniformi emanate dalla Camera di Commercio Internazionale che regolano la materia. La disciplina del credito documentario è regolato "da un complesso normativo sorto dalle prassi del commercio internazionale, stratificatosi nel tempo, adottato a livello internazionale da numerose associazioni bancarie e formalizzato in un testo soggetto a periodiche revisioni e denominato "norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari". Le norme e gli usi uniformi relativi ai crediti documentari non sono usi giuridici o normativi, ma costituiscono clausole d’uso, integrative della volontà negoziale dei contraenti, ai sensi dell’art. 1340 cod. civ., e sono dirette a regolare in maniera uniforme le operazioni di apertura di credito documentario; con la conseguenza che la loro interpretazione, compiuta dal giudice del merito con motivazione esauriente ed immune da vizi logico-giuridici, risolvendosi in indagine di fatto, non è censurabile in sede di legittimità". Escluso che, in materia, viga un principio di rigido "formalismo", può, invece, affermarsi che il rigoroso controllo formale di conformità dei documenti alle condizioni del credito, demandato alla banca mandataria, deve essere guidato ed illuminato dal criterio della ragionevolezza, in relazione alle molteplici circostanze del caso concreto. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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