Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19689 - pubb. 18/05/2018

Poste Italiane: soppressione dell’esclusiva senza effetti retroattivi

Cassazione civile, 08 Gennaio 2018, n. 234. .


Tributi – Avviso di accertamento – Notificazione tramite agenzia di posta privata – Inesistenza giuridica della notifica – Nullità – Legge n. 124 del 2017 – Effetti retroattivi – Esclusione



La Legge 4 agosto 2017, n. 124, all’art. 1, comma 57, lett. b) ha disposto, con decorrenza dal 10 settembre 2017, l’abrogazione dell’art. 4 del d. Igs. 22 luglio 1999, n. 261. Tale abrogazione espressa comporta soppressione dell’attribuzione in esclusiva alla società Poste Italiane S.p.A., quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari, ai sensi della I. n. 890/1982, nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni al codice della strada ai sensi dell’art. 201 del d. Igs. n. 285/1992. Detta abrogazione, opera, peraltro, come espressamente sancito dalla succitata norma, con decorrenza dal 10 settembre 2017. Ciò comporta che alcuna efficacia retroattiva, – dovendosi escludere natura interpretativa alla succitata disposizione -, possa essere riconosciuta a detta abrogazione, secondo il principio generale di cui all’art. 11, comma 1, delle disposizioni preliminari al codice civile, in relazione al tempo in cui avvenne la notifica dell’avviso d’accertamento da parte dell’ente impositore avvalendosi di licenziatario privato per il relativo invio raccomandato. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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