Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26978 - pubb. 11/01/2021

Concorso dell’ipotecario alle spese di procedura

Cassazione civile, sez. I, 29 Ottobre 1968, n. 3609. Pres. Favara. Est. Della Valle.


Creditori ipotecari o muniti di privilegio speciale - Distribuzione della somma ricavata dalla vendita degli immobili - Spese per l'amministrazione fallimentare e l'espropriazione dei beni - Incapienza del creditore privilegiato



Nella procedura fallimentare, nel caso in cui vi siano creditori ipotecari o muniti di privilegio speciale, la somma ricavata dalla vendita dei beni immobili deve essere distribuita tra detti creditori separatamente dalle altre attività. Sul prezzo ricavato dalla vendita deve prelevarsi soltanto l'importo delle spese sostenute per l'amministrazione e l'esproprio di detti beni, nonchè il compenso eventualmente attribuito dal giudice delegato al curatore per l'opera da costui effettivamente svolta per l'amministrazione e l'esproprio dei beni stessi. Il creditore privilegiato deve, tuttavia, concorrere egli pure nelle spese della intera procedura fallimentare, in proporzione dell'utilità conseguita, qualora, non essendo riuscito a soddisfarsi per intero sul ricavato degli immobili venduti, concorra con i creditori chirografari per il residuo ancora dovutogli, nelle ripartizioni del resto dell'attivo. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato