Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29552 - pubb. 27/07/2023

Il riscontro, in sede di appello, dell'erronea trattazione della causa con il rito ordinario non comporta effetti invalidanti sull'attività processuale compiuta

Cassazione civile, sez. II, 24 Aprile 2023, n. 10864. Pres. Giusti. Est. Scarpa.


Appello svolto nelle forme del rito con cui si è concluso il primo grado – Valutazione dell’ammissibilità secondo le forme del rito fino ad allora seguito – Necessità – Conseguenze



Il riscontro, in sede di appello, dell'erronea trattazione della causa fin dal momento della sua introduzione con il rito ordinario, anziché con il rito ex artt. 28 della l. n. 794 del 1942 e 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, impone al giudice d'appello unicamente di valutare gli effetti sostanziali e processuali della domanda introduttiva, secondo le norme del rito seguito, ormai consolidatosi, avendo dunque riguardo alla data di notifica della citazione, senza spiegare effetti invalidanti sull'attività processuale in precedenza compiuta, né comportare la nullità della sentenza di primo grado o, comunque, la rimessione al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. (massima ufficiale)




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