Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30546 - pubb. 01/02/2024

Il pagamento del credito sorto nel corso del concordato non è atto di straordinaria amministrazione

Cassazione civile, sez. I, 22 Dicembre 2023, n. 35794. Pres. Cristiano. Est. Crolla.


Credito sorto nel corso della procedura di concordato - Funzionalità alla prosecuzione dell'attività d’impresa - Insindacabilità della valutazione di merito - Pagamento - Natura di ordinaria amministrazione - Inefficacia - Esclusione



Il pagamento di un credito sorto nel corso della procedura di concordato, non integrante l'ipotesi di atto lesivo (ovvero diretto a frodare le ragioni dei creditori), che il giudice, con accertamento insindacabile in sede di legittimità, abbia ritenuto funzionale alla prosecuzione dell'attività di impresa costituente modalità esecutiva del concordato, è in sé atto di ordinaria amministrazione che non necessita di autorizzazione ex art 167 l.fall. e, come tale, si sottrae alla sanzione dell'inefficacia. (massima ufficiale)


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