Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30627 - pubb. 14/02/2024

Eccessiva durata del processo e decorrenza del termine per il computo della ragionevole durata della procedura fallimentare

Cassazione civile, sez. II, 05 Gennaio 2024, n. 324. Pres. Manna. Est. Bertuzzi.


Legge Pinto – Eccessiva durata del processo – Termine dal quale decorre il computo della ragionevole durata di una procedura fallimentare



In tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001 n. 89, il termine dal quale decorre il computo della ragionevole durata di una procedura fallimentare va individuato nella domanda d'insinuazione al passivo, atteso è con essa che si instaura il rapporto processuale, mentre ciò che non rileva, e non può essere computato a tal fine, è unicamente il periodo anteriore, dopo la dichiarazione di apertura del fallimento, a cui il creditore è estraneo ( Cass. n. 20732 del 2011; n. 13819 del 2016; n. 2207 del 2010 ).


Questa conclusione va confermata, risultando l’unica coerente con il disposto di cui all’art. 94 legge fallim., secondo cui il ricorso contenente la domanda di ammissione di un credito al passivo “produce di effetti della domanda giudiziale per tutto il corso del fallimento“; la soluzione appare inoltre in linea con le decisioni di questa Corte che, in tema di durata ragionevole delle procedure concorsuali, segnalano la necessità di considerare la procedura unitariamente, tenendo anche conto della proliferazione di giudizi connessi o della pluralità di procedure concorsuali interdipendenti ( Cass. n. 23982 del 2017; Cass. n. 9254 del 2012; Cass. n. 8668 del 2012 ).


Ne discende che, per i creditori, la procedura deve ritenersi iniziata dal momento del deposito della loro domanda di insinuazione al passivo, a mente dell’art. 2, comma 2 bis, legge n. 89 del 2001, che, ai fini del computo della durata, fissa come dies a quo il deposito del ricorso introduttivo del giudizio. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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