Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30887 - pubb. 23/03/2024

Assicurazione della responsabilità civile e spese di resistenza ex art. 1917, comma 3, c.c.

Cassazione civile, sez. III, 16 Febbraio 2024, n. 4275. Pres. De Stefano. Est. Rossetti.


Assicurazione della responsabilità civile - Spese di lite - Spese di resistenza ex art. 1917, comma 3, c.c. - Spese di soccombenza ex art. 1917, comma 1, c.c. - Distinte domande - Necessità - Fattispecie



In materia di assicurazione della responsabilità civile vanno tenuti distinti e devono costituire oggetto di specifiche domande con indicazione della rispettiva causa petendi: a) il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa, che scaturisce dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato; b) il diritto alla refusione delle spese di resistenza ex art. 1917, comma 3, c.c., che deriva dal contratto di assicurazione e prescinde da una pronuncia di condanna dell'assicurato nei confronti del terzo; c) il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza ex art. 1917, comma 1, c.c. ossia quelle che l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso, che trova fondamento nel contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale. (Nella specie, la S.C. ha affermato che correttamente la sentenza impugnata aveva interpretato la domanda con la quale l'assicurato chiedeva che l'assicuratore fosse condannato a tenerlo indenne "da ogni pronuncia e da ogni condanna" "con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio", come una domanda di condanna alla rifusione delle spese di chiamata in causa, ma non delle spese di resistenza). (massima ufficiale)




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