Diritto Tributario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30014 - pubb. 01/11/2023

Rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni e litisconsorzio necessario originario tra la società e tutti i soci

Cassazione civile, sez. V, tributaria, 05 Ottobre 2023, n. 28132. Pres. Bruschetta. Est. Luciotti.


Processo tributario - Rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni ex art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 817 - Litisconsorzio necessario originario tra la società e tutti i soci della stessa



Nel processo tributario, nel caso di rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni ex art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 817, sussiste il litisconsorzio necessario originario tra la società e tutti i soci della stessa, in ragione dell'unitarietà dell'accertamento, che è alla base della rettifica e della conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi (Cass. n. 6303 del 2018; in termini, Cass., Sez. U., n. 14815 del 2008 e numerose successive pronunce della Sezioni ordinaria, tra cui Cass. n. 11727 e n. 13737 del 2016; n. 2094 del 2015; n. 25300 e 27337 del 2014; n. 1047 del 2013; n. 13073, n. 17925 e n. 23096 del 2012; n. 11459 del 2009). Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Cass., Sez. U., cit.). Al riguardo va precisato che è del tutto irrilevante la successiva trasformazione della società contribuente in società di capitali (Cass. n. 7026 del 2018). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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