il Trust


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14450 - pubb. 16/03/2016

Tassazione dei redditi del trust in capo al disponente se i beneficiari non sono individuati

Commissione tributaria provinciale Trento, 18 Maggio 2015. Est. Maddalena Mottes.


Trust – Tassazione dei redditi conseguiti dal trust – Mancata individuazione dei beneficiari – Aliquota progressiva in capo ai beneficiari ex art.73, 2° comma, TUIR – Esclusione – Tassazione in capo al disponente come reddito da capitale



Non si ritiene che i redditi conseguiti dal trust debbano essere tassati con aliquota progressiva ex art. 73, 2 comma, con richiamo all'art, 44, 1° comma, lett. G sexies del TUIR, allorché non si sia in presenza di un beneficiario individuato, e cioè di quel soggetto che, sulla base delle disposizioni che regolano il trust, gode del diritto a pretendere dal trustee l'assegnazione di quella parte di reddito del trust che gli viene attribuita dalle disposizioni che regolano il trust medesimo.
La tassazione corretta appare evidentemente quella che considera tali redditi come redditi conseguiti direttamente dal disponente e quindi come redditi da capitale.
[Nel caso di specie il Trust Agreement, prevedeva che i trustees dovessero reinvestire i redditi conseguiti mediante la gestione del trust fund con la possibilità – e non l'obbligo - di distribuire tali redditi al disponente; potendo gli stessi decidere di destinare i redditi ad altri]. (Chiara Bosi) (riproduzione riservata)


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