il Trust


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15240 - pubb. 16/06/2016

La registrazione del trust autodichiarato è soggetta ad imposta fissa

Commissione tributaria provinciale Milano, 22 Ottobre 2014. Est. Chiametti.


Trust – Autodichiarato – Inapplicabilità delle imposte di donazione o successione – Imposta di registro – Applicabilità in misura fissa



A tutt’oggi, in materia di imposizione indiretta non esiste alcuna disciplina che si riferisca espressamente al trust, pertanto l’amministrazione finanziaria non può applicare norme in materia di imposte sulle successioni e donazioni.

Per il trust autodichiarato, in sede di registrazione principale, va corrisposta l’imposta fissa e non l’imposta proporzionale. Si applicherà l’imposta fissa di registro al momento della registrazione dell’atto; quando si realizzerà il programma predisposto dal disponente, saranno dovute le imposte proporzionali.
Nella registrazione dell’atto di costituzione di trust autodichiarato non si realizza immediatamente il vincolo di destinazione, perché le figure del disponente e del trustee coincidono. Il primo non attua alcun trasferimento ad un soggetto terzo, ma si limita ad apporre un vincolo di destinazione su alcuni suoi beni, separandoli dal restante suo patrimonio.

L’ìstituzione del trust de quo non genera alcun arricchimento né potenziale né effettivo in capo al disponente-trustee, in quanto essendovi stata la segregazione di alcuni beni all’interno del patrimonio del disponente-trustee, il disponente, che in relazione a tali beni diviene trustee, non può ora trarre vantaggi economici e personali da essi.

Il beneficiario, nel contempo, è esclusivamente titolare di una posizione qualificabile come “di aspettativa giuridica”, che è propria di chi è titolate di un diritto sottoposto a condizione sospensiva, che non gli consente, al momento dell’istituzione del trust, di ottenere i beni e, quindi, in capo allo stesso non si manifesta alcun arricchimento tassabile, finché non si verifichino gli eventi condizionati.

Quindi la tassazione deve avvenire considerando il diritto del soggetto come se fosse sottoposto a condizione sospensiva, mancando al momento della registrazione dell’atto di trust l’arricchimento da sottoporre a tassazione.

La tassazione di un atto di segregazione di beni comporterebbe pure, sul piano negoziale, la violazione del principio della capacità contributiva, in quanto il momento giuridico della costituzione del vincolo (con segregazione dei beni) non coincide con nessuna manifestazione di ricchezza. (Chiara Bosi) (riproduzione riservata)


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