Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 191 - pubb. 01/07/2007

Trust interno e pubblica amministrazione

Tribunale Trieste, 23 Settembre 2005. Est. Picciotto.


Pubblicità immobiliare – Atti soggetti a trascrizione – Principio di tassatività – Oggetto e limiti.

Negozio atipico – Compatibilità con l’ordinamento giuridico italiano – Giudizio di meritevolezza.

Compatibilità del trust con le norme del diritto italiano – Autonomia negoziale – Riconoscimento della legge straniere – Favor valditatis del trust – Necessità.

Liceità de trust cd. interno – Parità di trattamento del cittadino italiano rispetto allo straniero – Necessità.



Oggetto della pubblicità immobiliare non è di per sé l'atto, quanto il suo effetto, nel senso che la trascrizione dell'atto è solo strumentale al fine dell'opponibilità ai terzi della vicenda circolatoria che all'atto si ricollega. La tassatività delle norme sulla trascrizione va riguardata non già sotto il profilo dell'atto, ma sotto quello degli effetti. L'art. 2645 cod. civ., nello stabilire che deve rendersi pubblico, agli effetti previsti dall'articolo precedente, "ogni altro atto o provvedimento che produce in relazione ai beni immobili o a diritti immobiliari taluno degli effetti dei contratti menzionati nell'art. 2643", pone appunto un principio di tipicità di risultati e non di atti, nel senso che va trascritto (ed in regime tavolare va iscritto) qualsiasi atto che, pur non rientrando nello schema dei contratti, degli atti o provvedimenti o delle sentenze indicati nell'art. 2643 cod. civ., tuttavia produca uno o più degli effetti ad essi rapportabili. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nell’ambito del giudizio di meritevolezza di un negozio atipico, la norma di cui all’art. 1322 cod. civ. deve essere collocata nella più modesta cornice che, secondo parte della dottrina, le compete dopo l’adozione della Costituzione, la quale giunge a parificare questo giudizio a quello di liceità: l’interprete dovrebbe dunque limitarsi all’esame della non contrarietà del negozio alle norme imperative, all’ordine pubblico ed al buon costume. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nel valutare la compatibilità di ogni singolo trust con il diritto italiano, devono formare oggetto di apprezzamento sia l’autonomia negoziale, espressione diretta di libertà fondamentale garantita dal Trattato sull’Unione Europea (tutelata a livello costituzionale solo indirettamente, in quanto l'art. 41, comma primo, Cost., protegge l'autonomia negoziale come mezzo di esplicazione della più ampia libertà di iniziativa economica, che si esercita normalmente in forma di impresa – sent. n. 268 del 22-30/06/1994, est. Mengoni), la quale si concreti nell’istituzione del trust, sia il riconoscimento della legge straniera concretamente regolatrice del rapporto di trust. Questo giudizio deve essere caratterizzato da un “favor validitatis del trust”, fondato anche sugli art. 6.2 (validità della scelta del tipo di trust, qualora disciplinato dalla legge di rinvio) e 14 (applicabilità extraconvenzionale di leggi più favorevoli al riconoscimento di trust) della Convenzione dell’Aja. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Deve oramai ritenersi legittimi lo strumento del trust cd. interno se non foss’altro per non discriminare, in modo incostituzionale, il cittadino italiano da quello straniero che decidesse di istituire un trust in tutto e per tutto “italiano” tranne che per la di lui cittadinanza e per la legge regolatrice. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


 


Tribunale di Trieste

Ufficio del giudice tavolare

g.n. 10804/05

Il giudice tavolare, letta la domanda proposta dal Notaio dott. Furio Dei Rossi per conto di SANTANGELO Paolo, quale trustee del trust “Nuvole Bianche”, visti gli atti ed esaminata la documentazione, osserva quanto segue.

Benché l’istituto del trust, inteso in termini necessariamente generali ed astratti, sia stato recepito dall’ordinamento giuridico italiano fin dal 1° gennaio del 1992, dopo l’adesione di Regno Unito, Italia ed Australia alla Convenzione de L’Aja del 1.7.1985, rimane tuttora aperto il dibattito – che qui non si ritiene necessario affrontare – sulla natura delle norme così introdotte: se cioè si tratti di prescrizioni di diritto uniforme sostanziale, ovvero di regole di diritto internazionale privato, caratterizzate peraltro da alcune peculiarità direttamente connesse all’originalità dell’istituto al quale si riferiscono. Le numerose pronunzie giudiziarie di merito, quasi tutte favorevoli all’applicazione del trust, rendono in parte obsoleta sia questa problematica, che, più in generale, la stessa contrapposizione dottrinaria sull’astratta compatibilità dell’istituto con la tradizione giuridica italiana: la diatriba, dopo un rapido sviluppo caratterizzato da toni di confronto poco consoni ad un dibattito scientifico, si è piegata su se stessa, senza produrre risultati di sintesi, acuendo progressivamente le divergenze sino a creare due vere e proprie correnti in irriducibile contrasto. In ogni caso, il superamento della tesi sulla presunta irriconoscibilità di un trust interno, conseguente alla qualifica della Convenzione (o meglio, della legge di ratifica) come norma di diritto internazionale privato, sembra ormai adeguatamente giustificato dalla giurisprudenza di merito (per tutte, Tribunale di Bologna, sent. 1.10.2003, Landini/Trombetti e Sofir S.r.l., pluriedita).

Numerose ed inequivoche sono peraltro le tracce della penetrazione dell’istituto a livello di prassi applicativa, forense e non: il riferimento al “diritto vivente”, così disdegnato da una nota dottrina, fermamente critica nei confronti del trust, richiede oggi un nuovo grado di apprezzamento, in questo come in altri settori del diritto. Non ha mancato di sottolinearlo la Suprema Corte di Cassazione (Cass., Sez. un., sent. 11096/2002) che, premiando proprio un “orientamento giurisprudenziale - già diritto vivente - che inquadrava l'assegnazione della casa familiare tra i diritti personali di godimento”, ha evidenziato la volontà del legislatore di creare “una nuova tipologia di atti trascrivibili” proprio al fine di rendere opponibili tali diritti.

Gli sforzi e le linee di tensione, che si possono individuare nei provvedimenti resi dalla giurisprudenza di merito nei settori più disparati (dal diritto di famiglia a quello fallimentare, dal diritto successorio a quello societario), testimoniano della scelta degli operatori pratici di affrancarsi da posizioni preconcette e di principio per verificare in concreto l’utilità dello strumento, la liceità e la meritevolezza di tutela dell’istituto, indubbiamente estraneo al nostro ordinamento giuridico. Non viene più colta l’impellente necessità di individuare un concetto unitario di trust, o di forzare il suo inquadramento nelle figure negoziali tradizionali, con acrobatici collegamenti tra istituti o delicate operazioni di genetica giuridica, frantumando e ricomponendo molecole negoziali alla ricerca di una tipizzazione impossibile. Per quanti sforzi si possano fare, il trust - che pure alberga nell’ordinamento positivo italiano, per le ragioni sopra esposte - sfugge ad ogni qualificazione, è mutevole d’assetto, è teleologicamente versatile, dimostrandosi in grado di tutelare, in modo pieno e soddisfacente, interessi ed obiettivi che fino a ieri potevano essere perseguiti in maniera parziale, meno diretta o efficace.

Nel caso in esame, si è al cospetto di un atto istitutivo di un trust interno di scopo, il cui programma negoziale vale a costituire – al tempo stesso – il fine del trust e la giustificazione dell’atto di trasferimento immobiliare di cui si chiede pubblicità tavolare: diviene quindi operativo il combinato disposto degli artt. 11 e 13 della Convenzione de L’Aja del 1.7.1985, che consente al giudice di vagliare la compatibilità del trust e degli atti collegati (nonché della legge straniera prescelta dalle parti) con l’ordinamento giuridico italiano; inoltre, la richiesta di dare pubblicità tavolare al trasferimento immobiliare effettuato a favore del trustee determina la diretta applicazione, nell’ordinamento giuridico italiano, dell’art. 12 della Convenzione.

Al giudice tavolare, nel doveroso controllo di legittimità formale e sostanziale che caratterizza il suo giudizio, e che gli impone l’accesso diretto e pregnante alla causa del programma negoziale (accesso di fatto impedito in occasione di un precedente culminato nel rigetto del ricorso tavolare, da parte del giudice tavolare di Cortina d’Ampezzo, e nel conseguente reclamo al Tribunale di Belluno, nel cui provvedimento - si ritiene sommessamente - possono leggersi alcuni spunti per una plausibile decisione favorevole al reclamante, qualora gli elementi portati all’esame dei giudici fossero stati diversi) ai sensi dell’art. 26 della legge generale sui libri fondiari, nel testo allegato al R.D. 499/1929, viene offerto un punto di osservazione privilegiato, e per certi versi più ampio di quello del giudizio ordinario, in quanto sganciato dalla contenziosità ed immerso in un’analisi ufficiosa del programma negoziale.

Questa occasione di approccio al trust consente, considerate anche le peculiarità del caso di specie, di muoversi lungo la strada che prima la giurisprudenza, sulla scorta della dottrina, e poi il legislatore hanno solcato con i loro provvedimenti, ponendo in essere un’inarrestabile disgregazione dei tradizionali assetti proprietari. Questo cammino non può essere qui ripercorso nelle sue singole fasi, che vanno dal riconoscimento alla successiva regolamentazione della multiproprietà, alla disciplina dei fondi pensionistici, a quella dei beni gestiti da società fiduciarie, alla cartolarizzazione dei crediti: conviene piuttosto rinviare alla dottrina, ed ai non pochi provvedimenti giudiziari, che ne hanno individuato i connotati più importanti in termini di atipicità degli istituti, di legittimità delle segregazioni dei patrimoni, di parcellizzazione del diritto di proprietà, di ampliamento dell’ambito applicativo della trascrizione. A quest’ultimo riguardo si nota, e se ne farà applicazione concreta con questo provvedimento, che oggetto della pubblicità immobiliare non è di per sé l'atto, quanto il suo effetto, nel senso che la trascrizione dell'atto è solo strumentale al fine dell'opponibilità ai terzi della vicenda circolatoria che all'atto si ricollega. La tassatività delle norme sulla trascrizione (in un parallelismo con il sistema pubblicitario del libro fondiario che, più avanti, si avrà modo di verificare come perfettamente lecito) va riguardata non già sotto il profilo dell'atto, ma sotto quello degli effetti. L'art. 2645 cod.civ., nello stabilire che deve rendersi pubblico, agli effetti previsti dall'articolo precedente, "ogni altro atto o provvedimento che produce in relazione ai beni immobili o a diritti immobiliari taluno degli effetti dei contratti menzionati nell'art. 2643", pone appunto un principio di tipicità di risultati e non di atti, nel senso che va trascritto (ed in regime tavolare va iscritto) qualsiasi atto che, pur non rientrando nello schema dei contratti, degli atti o provvedimenti o delle sentenze indicati nell'art. 2643 cod.civ., tuttavia produca uno o più degli effetti ad essi rapportabili. Ma quanto alla tipologia effettuale, già quasi quarant’anni fa la Suprema Corte di Cassazione (Cass., Sez. 1, sent. n. 3664 del 11.11.1969) aveva esplicito come gli effetti non dovessero essere del tutto identici a quelli dei contratti menzionati nell'art 2643 cod civ., potendo essere anche e solamente similari. In logica prosecuzione dell’insegnamento, Cass. Sez. 2, sent. n. 11250 del 14.11.1997 ha poi precisato che merita pubblicità “il negozio … finalizzato ad incidere sul regime dominicale della "res" e, in particolare, su diritti considerati dall'ordinamento inerenti al bene immobile oggetto della convenzione negoziale e, pertanto, in assenza di contrario titolo, appartenenti al proprietario - o ai proprietari - dell'immobile medesimo” (nella fattispecie, si trattava della riserva, da parte del costruttore di uno stabile, del diritto di proprietà del lastrico di copertura e del relativo "ius inaedificandi"). In altri termini, tutto ciò che limita e comprime strutturalmente il diritto reale deve essere suscettibile di pubblicità (in tal senso anche Cass., Sez. 2, sent. n. 213 del 10.1.1994 che, avviando a soluzione un contrasto in seno alla Suprema Corte, ha invocato un'interpretazione estensiva dell'art. 2653 n. 1 cod. civ., al fine di assentire la trascrizione di una domanda giudiziale diretta ad imporre il rispetto dei limiti legali della proprietà).

Per quanto sia precisa convinzione del giudice che l’art. 12 della Convenzione operi direttamente nel tessuto normativo interno, consentendo la trascrizione dell’atto di trasferimento della proprietà immobiliare ad un trustee, tuttavia questo risultato deve essere verificato in concreto, per saggiare il rispetto dei principi dell’ordinamento giuridico italiano: ciò sia con riguardo alla dimensione di tipicità del diritto di proprietà in capo al trustee, sia quanto alla trascrivibilità dell’acquisto. Ma prima di passare all’analisi delle questioni di fatto, vanno ora esplicitati i parametri cui si farà riferimento per l’apprezzamento del programma negoziale e quali siano i confini dello stesso giudizio di meritevolezza.

Si sostiene infatti da parte di specifica dottrina, la quale ha esaminato l’istituto del trust interno con riferimento alle varie figure negoziali regolate dall’ordinamento italiano, che all’inquadramento del trust in un negozio atipico, diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela, ostino sia il principio del numerus clausus dei diritti reali che l’impossibilità, per definizione, di integrare le possibili lacune negoziali facendo ricorso a figure tipizzate di negozi. Sembra però questa l’occasione per prendere le distanze da quella “furia tipizzatrice” che suole ricondurre ogni negozio atipico allo schema tipico ad esso maggiormente somigliante, applicandogli poi brandelli di quella disciplina: l’atipicità del negozio non impone sempre un affanno qualificatorio, un identikit di genetica giuridica, potendo bensì l’interprete fermarsi alla mera individuazione, all’interno del negozio atipico, dei suoi parametri generali (id est: efficacia obbligatoria o traslativa, natura corrispettiva o unilaterale o gratuita, aleatorietà o commutatività, e così oltre), per poi adattare al caso di specie le regole generali dell’ordinamento, o quelle che, essendo comuni alle figure negoziali maggiormente similari a quella atipica, vengono a rappresentarne impronte indelebili. Non occorrerà quindi una perfetta sincronia strutturale o effettuale con i negozi tipizzati, ma sarà sufficiente la mera possibilità di condurre il negozio atipico a categorie apprezzate dall’ordinamento. Si rammenterà, del resto, che la Suprema Corte di Cassazione ha ammesso la configurabilità di negozi traslativi atipici, purché sorretti da causa lecita, fondandola sul principio dell'autonomia contrattuale di cui all'art. 1322 comma 2 cod. civ. (Cass., Sez. 3, sent. 9.10.1991 n. 10612).

Le considerazioni che seguono, in ordine alla tipicità del diritto di proprietà del trustee, saranno esposte quando le esigenze di motivazione richiederanno di affrontare i singoli momenti di emersione della problematica: oltre a quanto già scritto sulla disgregazione dei tradizionali assetti proprietari, si rinvia alla parte più strettamente tavolare del presente provvedimento.

Ciò detto quanto all’individuazione dei parametri per l’apprezzamento del programma negoziale (per la cui approfondita analisi si rinvia oltre), e venendo ai confini del giudizio di meritevolezza, giova rimarcare come la norma di cui all’art. 1322 cod. civ. vada collocata nella più modesta cornice che, dopo l’adozione della Costituzione, le compete secondo parte della dottrina, la quale giunge a parificare questo giudizio a quello di liceità: l’interprete dovrebbe dunque limitarsi all’esame della non contrarietà del negozio alle norme imperative, all’ordine pubblico ed al buon costume. È questa una delle più condivisibili chiavi di lettura per spiegare la mancanza di consapevoli apporti giurisprudenziali all’analisi della norma, una volta abbandonato quel criterio dell’”utilità sociale” che, nella relazione al codice civile, aveva giustificato la pur contestata adozione della norma. L’analisi sommaria delle principali e più recenti sentenze della Suprema Corte di Cassazione in materia conferma che della norma viene operata una lettura ambigua, tutto sommato rapportabile ad altri e più ricorrenti istituti, che non a quello - pur ampiamente sbandierato - della “meritevolezza di interesse” (v. Cass., Sez. 1, sent. n. 75 del 5.1.1994 che riporta all’assenza di meritevolezza quella che, in realtà, sembra essere l’inidoneità in concreto della causa negoziale; Cass., Sez. 1, sent. n. 9975 del 20.9.1995 che sanziona, con la nullità per mancata realizzazione di interesse meritevole di tutela, un negozio che limitava le possibilità del socio di liberarsi delle proprie quote, ritenendolo però in concreto contrasto con il principio dell’ordinamento che vieta l’assunzione di obbligazioni di durata indeterminata; Cass., Sez. 3, sent. n. 982 del 28.1.2002 che ha ritenuto la meritevolezza di una particolarissima pattuizione, in considerazione della “assimilabilità” del negozio atipico alla commissione gratuita).

Se è vero, secondo il tradizionale insegnamento della Corte Costituzionale, che l’autonomia contrattuale è solo indirettamente tutelata dall'art. 41 Cost. e deve comunque cedere di fronte a motivi di ordine superiore (economico e sociale) considerati rilevanti dalla Costituzione, è però altrettanto incontroverso che il perseguimento dei valori costituzionali è compito riservato allo Stato, e non ai privati, e che i principi sovraordinati fungono, riguardo all’autonomia contrattuale, quali limitazioni inderogabili, più che come finalità che i contraenti debbano prefiggersi. Se quindi il trust, come tanti altri negozi di importazione extranazionale, non è di per sé ed in termini assoluti uno strumento idoneo a determinare squilibri “macro-economici”, rimanendo sostanzialmente irrilevante in un’ottica di utilità sociale, allora coerenza vuole che il sindacato dell’autorità giudiziaria debba concentrarsi – abbandonando i “massimi sistemi” - sulla liceità in concreto dello strumento prescelto, per vedere se con la sua adozione ci si sia proposti di derogare a norme imperative ed a principi generali. Per fare ciò, grazie alle prerogative riconosciute al giudice tavolare e di cui sopra si è detto, non ci si potrà limitare ad un apprezzamento in negativo, ma si dovranno altresì “ricostruire sistematicamente gli effetti” del negozio, per verificare se essi siano rapportabili a quelli previsti dall’ordinamento giuridico, e se si perseguano ulteriori obiettivi non altrimenti raggiungibili con gli strumenti ordinari, altrimenti rimanendosi all’interno del fenomeno del negozio misto, del collegamento negoziale, della frantumazione e ricomposizione negoziale di cui si è scritto. Che si tratti di una valutazione simile se non uguale a quella imposta dall’art. 1323 cod. civ. sulla liceità della causa, o se ne diverga qualitativamente o quantitativamente, è una questione per la cui soluzione si può fare rinvio alla dottrina che anche recentemente ne ha offerto un’attenta analisi. Preme solo precisare che con riguardo al trust non appare sussistere il rischio di globalizzante dominio di una nuova lex mercatoria, in quanto a regolamentare il trust sono pur sempre i legislatori nazionali, i loro ordinamenti giuridici ed i relativi apparati giudiziari, e non “gli uffici legali delle grandi multinazionali”.

Queste considerazioni sui limiti dell’indagine sulla meritevolezza dell’assetto di interessi risultano confortate dalla constatazione che l’effetto patrimoniale segregativo, il quale immancabilmente caratterizza il trust, deriva non solo dalle singole fattispecie negoziali create dai contraenti, ma ancor prima (direttamente ai sensi dell’art. 11 o, in via mediata, ai sensi dell’art. 2) dalle previsioni normative che la Convenzione de l’Aja impone - nei noti limiti - di riconoscere. Si tratta però – in forza della previsione di cui all’art. 13 della Convenzione - anche di analizzare se la legge prescelta dalle parti per la regolamentazione del trust sia contraria all’ordinamento giuridico italiano, o sia utilizzata dalle parti per attuare una frode alla legge nazionale: ma tutto ciò dovrà essere sindacato in una precisa prospettiva, da non abbandonare a priori. Si rammenterà infatti che, essendo l’adozione di un trust un’espressione di iniziativa economica di cittadini o di enti (tali essendo i settlors nell’atto in esame) europei, l’esercizio di questa libertà fondamentale va considerato legittimo fino a che non si provino (o non vengano colti d’ufficio, quando l’analisi sia compiuta in un procedimento inaudita altera parte, come quello tavolare) “elementi indicativi di un abuso … nel singolo caso concreto”, senza arrestarsi ad “una valutazione generale ed astratta” (queste espressioni sono utilizzate da organi giudiziari comunitari).

In sintesi: sia l’autonomia negoziale, espressione diretta di libertà fondamentale garantita dal Trattato sull’Unione Europea (tutelata a livello costituzionale solo indirettamente, in quanto l'art. 41, comma primo, Cost., protegge l'autonomia negoziale come mezzo di esplicazione della più ampia libertà di iniziativa economica, che si esercita normalmente in forma di impresa – sent. n. 268 del 22-30/06/1994, est. Mengoni), la quale si concreti nell’istituzione del trust, sia il riconoscimento della legge straniera concretamente regolatrice del rapporto di trust, devono formare oggetto di apprezzamento giudiziario: ma questo giudizio rimane caratterizzato, per utilizzare l’espressione adottata da prestigiosa dottrina, da un “favor validitatis del trust”, fondato – oltre che sulle considerazioni sopra svolte – anche sugli art. 6.2 (validità della scelta del tipo di trust, qualora disciplinato dalla legge di rinvio) e 14 (applicabilità extraconvenzionale di leggi più favorevoli al riconoscimento di trust) della Convenzione.

Fatta questa necessaria premessa, si osserva che quello in esame è un trust cd. interno (nazionali essendo i suoi protagonisti, i beni impiegati per la sua istituzione, il luogo nel quale di realizzerà concretamente l’obiettivo che le parti si sono prefisse), è un trust di scopo, non caritatevole, e senza beneficiario (v. art. 10 del negozio sull’appartenenza finale dei beni in trust in cui si individuano, tassativamente e senza possibili alternative, nei disponenti stessi i soggetti destinatari finali del bene immobile trasformato e del denaro eventualmente residuato, una volta raggiunto (o nell’impossibilità di raggiungere) lo scopo del trust.

Le parti hanno scelto, come legge regolatrice di questo trust, la Trust Jersey law 1984 as amended 1996, sancendo comunque che le obbligazioni e le responsabilità del trustee siano disciplinate cumulativamente dalla legge italiana e da quella di Jersey, devolvendo alla giurisdizione italiana ed alla competenza del Foro di Trieste ogni controversia relativa all’istituzione, alla validità o agli effetti del trust.

Quanto alla sua prima caratteristica, ritiene questo giudice tavolare non più dubitabile la possibilità di adottare lo strumento del trust cd. interno (le argomentazioni dottrinarie e giurisprudenziali a sostegno sono talmente puntuali e diffuse da poter essere semplicemente richiamate, condividendole, nella coscienza di non potere ad esse aggiungere nulla di originale), se non foss’altro per non discriminare, in modo incostituzionale, il cittadino italiano da quello straniero che decidesse di istituire un trust in tutto e per tutto “italiano” tranne che per la di lui cittadinanza e per la legge regolatrice. È questo un argomento suggestivo, forse meno profondo dogmaticamente degli altri comunemente spesi, e pur tuttavia capace di mostrare con evidenza la sterilità dei tentativi di negare legittimità all’istituto del trust interno.

Con riguardo alla qualifica di trust di scopo, non charitable, si osserva che la tipologia negoziale è sanzionata con la nullità dal diritto inglese, ma è stata oggetto di recenti e ripetuti interventi normativi da parte di altri legislatori di common law nell’ultimo ventennio, nella perpetua rincorsa delle nuove forme di contrattazione e delle prassi emergenti. La crisi del concetto di “charity”, per un verso, e la necessità di individuare (per operazioni di natura per lo più finanziaria) un “centro di controllo di un’operazione che non sia al tempo stesso un centro di profitto”, hanno determinato il sorgere ed il prolificare di questo schema, all’interno del quale sono già stati colti alcuni elementi invariabili ed imprescindibili: si tratta della presenza di uno scopo chiaro e lecito da perseguire; della necessità di un enforcer dotato di particolari poteri di controllo; dell’assenza di beneficiari, cioè di soggetti dotati dei poteri e delle prerogative ad essi tradizionalmente spettanti: ciò in quanto di beneficiari, o di destinatari, si potrà parlare al momento in cui – e solo se – l’operazione si sarà perfezionata e lo scopo sarà stato perseguito.

Per adeguarsi ad altri Paesi (Bahamas, Cook Islands, Cipro, Belize, Cayman Islands, e tanti altri) ed alla tumultuosa normazione in tema di trust di scopo, Jersey ha emendato la propria già apprezzata legge fondamentale del 1984, inserendo tra gli altri l’art. 10 A (“trusts for non-charitable purposes”) al fine di rimuovere la sanzione di invalidità che, tradizionalmente, affettava i casi di istituzione di un trust di scopo non caritatevole: ciò ha fatto imponendo - però - la nomina immancabile di un enforcer che, nel caso di specie, esiste ed è dotato di poteri. La legge in questione, nel suo complesso, e nelle singole previsioni applicabili alla fattispecie, non contiene principi o regole contrarie all’ordine pubblico italiano.

Tornando, in modo analitico e non più solo sistematico, all’analisi del programma negoziale, si osserva che il Comune di Duino-Aurisina e la Fondazione CRTRIESTE, con le rispettive dotazioni immobiliare e mobiliare, intendono perseguire lo scopo di realizzare un’area destinata all’accoglienza dei bambini da 3 a 12 mesi (Giardino dei Lattanti), così da consentire alle famiglie di usufruire di un nuovo servizio pubblico. Con il pieno trasferimento a suo favore della proprietà del bene immobile da modificare e degli importi di denaro da impiegare, il trustee viene investito di quanto gli serve per la realizzazione dello scopo, con precisi obblighi di rendicontazione, particolarmente puntuali a causa della natura pubblica del bene immobile e dell’entità dei fondi da impiegare. Le sue prerogative appaiono quelle tradizionalmente riconosciute in negozi del genere, con l’ovvio divieto – però - di alienare o diversamente gravare i beni in trust perché ciò determinerebbe l’irrealizzabilità del programma negoziale.

Sembra del tutto intuibile che questi fini particolari non risultano perseguibili in altro modo, sia da parte del Comune di Duino-Aurisina che della Fondazione CRTRIESTE, se non a mezzo dell’istituzione di un trust.

Quanto all’ente territoriale, la presumibile carenza di fondi, il vincolo posto dagli strumenti dell’evidenza pubblica, e tutte le implicazioni connesse alla gestione di fondi pubblici, determinerebbero un irrigidimento delle scelte progettuali ed esecutive, ed un ovvio allungamento dei tempi di realizzazione. Quanto alla Fondazione CRTRIESTE, lo scopo in oggetto non poteva essere raggiunto neanche con la costituzione di una società strumentale, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 153/1999 e della successiva normativa di settore, e ciò in quanto il bene oggetto dell’intervento non è di proprietà o in disponibilità esclusiva della Fondazione stessa, bensì è bene pubblico.

Passando al momento di verifica della liceità delle singole previsioni negoziali, ritiene il giudice tavolare che non emerga alcuna violazione della legge di Jersey, e pertanto possa dichiararsi in concreto la validità ed efficacia del trust, ai sensi dell’art. 3 della Trust Jersey law 1984.

In particolare:

ô il trust “esiste” in conformità a quanto previsto dall’art. 2 lett. b) della Trust Jersey law 1984;

ô  vi è un trasferimento effettivo di beni (art. 8), nel rispetto della lex rei sitæ (come si dirà a proposito della peculiare natura del bene immobile), ed in misura sufficiente per il perseguimento dello scopo [art. 50, 1), lett. a)];

ô lo scopo del trust appare lecito e soprattutto ha natura sostanziale – in osservanza della Trust Jersey law 1984 as amended 1996, nella sua interpretazione generalmente accettata, che esclude la legittimità di un trust con scopo “interno” (nel senso che il trust dovrebbe venir meno a causa dell’errore del settlor nel disporre del “beneficial interest”) -, in quanto lo scopo è quello materiale dell’ingrandimento dell’edificio destinato ad ospitare l’asilo comunale;

ô non sussiste l’invalidità di cui all’art. 10, anche perché si tratta di fattispecie derogatoria, sussumibile nella previsione dell’art. 10 A;

ô i doveri del guardiano, come quelli del trustee, sono dettagliatamente previsti nell’atto di trust: rimane una lacuna, integrabile ai sensi dell’art. 1374 cod. civ., nel senso che al difetto di espressa previsione dell’obbligo del trustee di consentire al guardiano di accedere alla documentazione contabile (trattandosi di trust di scopo non caritatevole) supplisce l’immediata e necessitata applicazione della norma (apparentemente inderogabile) di cui all’art. 25, lett. d), ultimo inciso, della Trust Jersey law 1984, come novellata (amendement n.3);

ô  la durata del trust è ampiamente inferiore al secolo;

ô  è prevista la remunerazione del trustee, peraltro in misura non nota;

ô  i rapporti con i terzi e le forme di pubblicità sono adeguatamente disciplinati;

ô vi è disciplina dettagliata in ordine alla distribuzione dei beni al termine del trust o in caso di anticipazione o estinzione.

L’atto istitutivo del trust non contiene poi pattuizioni che violino norme inderogabili specifiche o principi precettivi dell’ordinamento italiano: sarebbe mera esercitazione accademica quella di affrontare la tematica del contrasto del trust con la norma dell’art. 2740 cod. civ., viste le peculiarità del programma e, soprattutto, della natura del bene immobile e dei soggetti disponenti.

Quanto alla Fondazione CRTRIESTE, l’attività espletata rientra tra quelle statutarie, nel rispetto della normativa di settore, essendo perseguito uno scopo di chiara utilità sociale, e in osservanza dei principi di economicità di gestione.

Quanto al Comune di Duino-Aurisina, la natura del bene immobile, appartenente al patrimonio indisponibile dell’ente territoriale, impone una riflessione.

Sembra ormai acquisito, in dottrina e giurisprudenza, che il bene patrimoniale indisponibile non sia una res di per sé insuscettibile di appartenere ad altri all’infuori della Pubblica Amministrazione, come accade per il demanio; è piuttosto un bene la cui strumentalità caratterizza e demarca i limiti della sua stessa commerciabilità, nel senso che di esso si può disporre l’attribuzione in godimento al privato ma solo nel rispetto del pubblico interesse, e sotto forma di un diritto condizionato (Cass., Sez. un., sent. n. 11491 del 22.11.1993 sull’utilizzo della concessione-contratto). Orbene, il diritto tavolare trasferito in capo al trustee è caratterizzato da indubbia impronta proprietaria, ma è particolarmente conformato, è funzionalmente vincolato al perseguimento dello scopo, oltre ad essere temporalmente e condizionatamente delimitato. Infatti la vicenda traslativa non trova altra giustificazione se non quella della sua totale ed assorbente tensione alla realizzazione finale del programma negoziale; il bene trasferito non può essere diversamente utilizzato, non può essere alienato o diminuito, ed il suo temporaneo e condizionato passaggio di proprietà non determina la diminuzione o la cessazione dell’attività pubblica, che viene disimpegnata nella parte di asilo non interessata dai lavori: l’alienazione non è quindi di ostacolo, ma è finalizzata alla migliore futura realizzazione dell’interesse pubblico. Si richiamano qui le precisazioni contenute nella delibera del Comune di Duino-Aurisina (allegato “B” all’atto istitutivo di trust), in cui si descrive l’obiettivo della “realizzazione dell’ampliamento in tempi estremamente ridotti rispetto al normale iter procedurale” grazie all’istituzione del trust, e si attesta che “il trustee durante l’esecuzione dei lavori di ampliamento … metterà a disposizione del Comune l’attuale sede dell’asilo nido in modo da non incidere sulla funzionalità del servizio”.

Per queste ragioni, apprezzando le motivazioni che hanno spinto l’amministrazione pubblica a deliberare la stipula del trust e del contestuale atto di trasferimento, si ritiene che non sussista violazione della norma di cui all’art. 828, comma 2, cod. civ., né la nullità del negozio ex art. 1418 cod. civ..

Terminando, vanno analizzate le problematiche squisitamente tavolari del ricorso in oggetto.

L’atto di trasferimento di proprietà dal settlor al trustee, per un tempo massimo di due anni dalla data dell’atto costitutivo e salvo il verificarsi di una serie di condizioni risolutive non meramente potestative, merita – ed anzi impone - la forma più completa di pubblicità tavolare, quella dell’intavolazione.

La merita in quanto si è comunque al cospetto di una vicenda derivativo-costitutiva inter vivos che non sembra affatto legittimo limitare alla forma meno pregnante della pubblicità-notizia, sotto forma di annotazione, dovendo piuttosto culminare nell’intavolazione del diritto reale, in quanto il programma negoziale stesso lo postula per la realizzazione di fini leciti, e perché lo strumento prescelto lo consente. La previsione di cui all’art. 12, comma 2, del R.D. 499/1929 (sulla applicabilità delle norme che in regime ordinario stabiliscono la pubblicità immobiliare, “in quanto non vi osti la diversa natura delle iscrizioni”) non è di ostacolo alla pubblicità nel libro fondiario; infatti, quand’anche si negasse l’immediata e diretta operatività dell’art. 12 della Convenzione de L’Aja del 1.7.1985, l’effetto ostensivo discenderebbe dalla previsione dell’art. 20, lett. h), della legge generale sui libri fondiari, nel testo allegato al R.D. 499/1929, secondo cui deve formare oggetto di annotazione tavolare qualsiasi “atto o fatto, riferentesi a beni immobili, per il quale le leggi estese, quelle anteriori mantenute in vigore o quelle successive richiedano o ammettano la pubblicità - con la precisazione fondamentale e spesso trascurata - a meno che questa debba eseguirsi nelle forme dell’art. 9 della presente legge” (ossia sotto forma di iscrizione dei relativi diritti reali). Poiché siamo al cospetto del trasferimento del diritto di proprietà, ossia del diritto reale per eccellenza e quindi di un diritto tavolare, tale situazione giuridica soggettiva deve essere intavolata, e non semplicemente annotata insieme al suo titolo. Se invero ci si limitasse all’annotazione del titolo, ne deriverebbe che il trustee non potrebbe disporre (nel caso, retrocedendolo) del diritto reale immobiliare nel modo più ampio possibile – pur nei limiti dei poteri e del programma negoziale –, in quanto non sussisterebbe la “continuità tavolare” tra il soggetto tavolarmente iscritto e l’alienante trustee, essendo solo annotato l’atto traslativo; ed ancora, un creditore, il quale non potesse effettuare iscrizioni a peso della proprietà (mai intavolata o prenotata a nome) del trustee, sarebbe - questo sì! – un creditore ingiustamente pregiudicato. Legittima quindi è la richiesta di intavolazione dello specifico e concreto diritto di proprietà in capo al trustee.

La pubblicità tavolare si impone anche per altra ragione e sotto diversa forma. Chiunque si trovi ad interferire giuridicamente con questo diritto tavolare – chè tale è il diritto di proprietà del trustee -, deve poter conoscere i suoi limiti e quelli della legittimazione del suo titolare, ai sensi dell’art. 94, comma 1, n. 2, della legge generale sui libri fondiari, nel testo allegato al R.D. 499/1929. La pubblicità di tali limiti è una esigenza intimamente connessa al sistema tavolare, a garanzia dei traffici e dei crediti, proprio come lo è lo speculare dovere di rifiutare pubblicità di tutto ciò che è ultroneo rispetto alla vicende reali o di rilevanza immobiliare. Nel caso di specie, e senza che ciò possa valere sempre ed in ogni fattispecie di trust, quelle pattuite non sono limitazioni di carattere personale, connesse agli specifici rapporti tra disponenti e trustee, ma veri e propri connotati strutturali del diritto reale, di cui è doverosa la pubblicità. In altri termini: solo una forma di diritto di proprietà di queste fattezze è idonea a consentire la realizzazione del programma negoziale che i disponenti si sono prefissi, e tali sembianze devono essere pubblicizzate in via diretta ed immediata.

Rimane quindi da precisare se la qualità di trustee in capo all’alienatario debba essere solo annotata nel foglio “B” della proprietà, ovvero se debba essere direttamente l’intavolazione nel libro fondiario ad indicare la condizione di trustee dell’acquirente.

Come sopra espresso, ritiene il giudice tavolare che nel caso di specie, in considerazione della speciale provenienza del bene, del programma vincolato, delle caratteristiche del trust di scopo, e quindi per tutte le ragioni sopra evidenziate, si sia al cospetto di una particolare forma di proprietà che imponga di esplicitare subito e direttamente i limiti che la caratterizzano: il diritto tavolare, quale risultante dall’atto istitutivo di trust, deve essere quindi iscritto in capo al trustee in tale qualità. In casi diversi, nei quali la vicenda traslativa costituisca - ad esempio - il momento più rilevante del programma negoziale, e non un mero strumento per il miglior raggiungimento del vero scopo del trust, queste conclusioni potrebbero non essere più valide, rimanendo i vincoli mere clausole obbligatorie, non conformanti il diritto reale.

Giova solo precisare che, in regime tavolare, la nota problematica sulla natura obbligatoria o reale dei vincoli imposti al trustee assume valenza piuttosto teorica. Infatti al giudice tavolare spetta il potere-dovere di concedere l’iscrizione tavolare solo se, ai sensi dell’art. 94, co. 1 n. 2, della legge generale sui libri fondiari, nel testo allegato al R.D. 499/1929, “non sussiste alcun giustificato dubbio sulla capacità personale delle parti di disporre dell’oggetto a cui l’iscrizione si riferisce o sulla legittimazione dell’istante”. Qualora, quindi, il trustee decidesse di alienare il bene costituito in trust senza rispettare i limiti posti a suo carico, ad esempio cedendolo a terzi diversi dal beneficiario, il giudice tavolare dovrebbe negare l’iscrizione tavolare a favore dell’alienatario, senza porsi tanto il problema della natura reale o personale dei vincoli violati, afferendo comunque essi alla capacità di disporre del bene: non si dimentichi che il regime tavolare sconosce l’istituto della vendita a non domino.

Si precisa infine che la disposizione dell’art. 11 della Convenzione esonera dall’indagine sullo status e sul regime patrimoniale familiare del trustee.

Gli elementi negoziali accidentali e tipizzati, quali il termine finale e le condizioni di cui agli artt. 5, 9 e 10 dell’atto di trust, vanno annotati insieme all’atto che li contiene, ai sensi dell’art. 20 h) della legge generale sui libri fondiari, nel testo allegato al R.D. 499/1929.

Tutto ciò premesso, il giudice tavolare, in accoglimento del ricorso, così

DECRETA

a) escorporare dal ct. 2° della PT. 173 del Comune Censuario di Malchina, d’iscritta ragione del COMUNE DI DUINO-AURISINA, la p.c. 1859/2 pascolo e la p.c. 258 scuola e formare con le stesse il ct. 1° della nuova PT. 2524 del Comune Censuario di Malchina;

b) intavolare il diritto di proprietà del ct. 1° della PT. 2524 del Comune Censuario di Malchina a nome di SANTANGELO Paolo (nato a Pordenone il 9 luglio 1964), quale trustee del trust “Nuvole Bianche”, con l’annotazione delle condizioni e dei termini di cui agli artt. 5, 9 e 10 dell’atto di trust.

Trieste, 23 settembre 2005

Il conservatore

Il Giudice tavolare

(Dott. Arturo Picciotto)