Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27024 - pubb. 25/03/2022

Eredità beneficiata, atti dismissivi del patrimonio e natura della transazione

Cassazione civile, sez. II, 24 Febbraio 2022, n. 6146. Pres. Manna. Est. Criscuolo.


Eredità beneficiata – Atti dismissivi del patrimonio relitto – Autorizzazione ex art. 493 c.c. – Valutazione della natura come atto di ordinaria o straordinaria amministrazione – Necessità – Conseguenze – Transazione tra creditore dell’eredità ed eredi avente ad oggetto il riconoscimento del debito ereditario in misura inferiore a quello richiesto in giudizio – Impegno degli eredi ad assolverlo con proventi propri – Necessità della previa autorizzazione – Esclusione – Rilevanza dell’ipotetica rinuncia al credito per le spese di lite che sarebbero spettate al “de cuius” in presenza di accordo su loro compensazione – Insussistenza



In caso di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, al fine di valutare se l'atto dismissivo, posto in essere dall'erede beneficiato, debba essere previamente autorizzato ai sensi dell'art. 493 c.c., occorre indagare se lo stesso si ponga come atto di straordinaria amministrazione, senza che rilevi la sua denominazione formale, sicché anche un atto denominato come transazione può esserne sottratto quando sia di ordinaria amministrazione, restando soggetto ad autorizzazione se sussiste il pericolo di diminuzione della garanzia patrimoniale. Ne consegue che detta autorizzazione non è necessaria quando tra creditore ed erede beneficiato intercorra una transazione che preveda il riconoscimento del debito ereditario in misura inferiore a quella richiesta in via giudiziale, con l'impegno degli eredi di far fronte all'obbligazione con denaro proprio, senza che rilevi in senso contrario, ed in presenza di accordo tra le parti circa la compensazione delle spese di giudizio transatto, l'ipotetica rinuncia al credito per le spese di lite che sarebbero spettate al "de cuius" nel giudizio oggetto di transazione, trattandosi di ragione creditoria del tutto ipotetica e venuta meno proprio per effetto della transazione, destinata a sostituirsi all'assetto regolamentare dedotto nella causa transatta. (massima ufficiale)


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