Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28175 - pubb. 10/11/2022

Revocatoria fallimentare di atti compiuti in esecuzione di un piano attestato di risanamento ed esenzione prevista dall’art. 67, comma 3, lett. d), l.f.

Tribunale Bologna, 21 Ottobre 2022. Est. Mirabelli.


Fallimento - Azione revocatoria fallimentare - Atti compiuti in esecuzione di un piano attestato di risanamento - Non operatività dell’esenzione prevista dall’art. 67, comma 3, lett. d), l.f. - Valutazione da parte del giudice - Inidoneità sopravvenuta del piano rispetto agli obiettivi di risanamento - Rilevanza peculiare della condizione professionale dell'accipiens



La prognosi postuma postulata dalla Suprema Corte (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 3018 del 10/02/2020) impone al giudice di collocarsi nella esatta situazione temporale e conoscitiva della controparte dell’imprenditore poi fallito per valutare se, sulla base delle informazioni disponibili e necessariamente veicolate dall’attestazione (seppure interpretate attraverso la competenza specialistica dell’operatore professionale terzo contraente), il piano apparisse fondato su dati veritieri e assunti ragionevoli e fosse quindi in grado di condurre al risanamento del debito e al riequilibrio finanziario e ciò a prescindere dall’esito, necessariamente infausto per il debitore.

Perché l’attestazione possa svolgere la propria funzione e fondare il ragionevole affidamento delle controparti dell’imprenditore in crisi, deve avere determinate caratteristiche, tra cui in primo luogo una razionale coerenza tra la valutazione di fattibilità e i dati raccolti. Il professionista non può limitarsi ad una semplice enunciazione di ragionevolezza del piano, ma deve illustrare compiutamente le ragioni della propria positiva attestazione in ordine al verosimile conseguimento degli obiettivi, nonché, in particolare, evidenziare l’idoneità delle risorse finanziarie ad assorbire l’esposizione debitoria, operando un’esposizione descrittiva del turnaround aziendale; deve quindi in primo luogo verificare e dare conto della compatibilità del piano con le dinamiche del mercato di riferimento, del confronto con i trends storici (onere particolarmente gravoso e tuttavia imprescindibile quanto più i dati prospettici si discostano da quelli passati comprensivi di diversi esercizi in negativo), della coerenza della situazione di partenza con gli obiettivi e le modalità del piano, oltre che con le strategie economico - finanziarie in esso contemplate. Non può poi prescindersi da una seria analisi di sensitività, perché il piano deve essere testato rispetto alle possibili dinamiche di scostamento e garantire in ogni caso una sufficiente copertura finanziaria.

L’affidamento dei terzi contraenti, non può essere tutelato oltre i limiti dell’evidenza, seppure sopravvenuta, dell’inidoneità del piano stesso al risanamento prospettato. Seppure possa ammettersi che nella valutazione ex ante il piano si presentasse come veritiero e fattibile, l’esenzione non può “coprire” agli atti esecutivi compiuti in un momento in cui si sia già evidenziata l’inidoneità al superamento della crisi, ad esempio in quanto non si sia verificato un evento-presupposto per il risanamento cosa che, nel caso qui trattato, riguardava proprio l’incremento del fatturato nel primo e secondo anno di piano.

Le convenute [nel caso in esame Istituti di credito] non possono addurre la propria incapacità di intercettare e decifrare i segnali della – quantomeno – sopravvenuta inidoneità del piano di risanamento: gli elementi per la lettura critica dell’andamento della manovra erano infatti già tutti presenti nel piano stesso e i finanziatori erano sicuramente in una posizione conoscitiva privilegiata per la valutazione della serietà della ristrutturazione, essendo soggetti specializzati destinatari contrattuali di informative sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società; lo stesso inadempimento a tali obblighi comunicativi (unitamente al ritardo nel rimborso delle rate) costituisce di per sé un segnale allarmante. (Antonio Sgambati) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato




Segnalazione dell’Avv. Antonio Sgambati


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