Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29312 - pubb. 15/06/2023

Decreto ingiuntivo e opposizione a cavallo dell'entrata in vigore della riforma Cartabia: differimento dell'udienza e comunicazione al domiciliatario

Tribunale Bologna, 05 Giugno 2023. Est. Costanzo.


Procedimento monitorio - Opposizione - Riforma Cartabia di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 - Applicazione - Notifica del decreto monitorio - Differimento dell'udienza - Comunicazione al procuratore non ancora costituito



Poiché l’opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. non dà vita ad un autonomo giudizio, ma prosegue il procedimento monitorio come fase ulteriore - anche se eventuale - di quello iniziato con il ricorso ex art. 633 c.p.c., al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato con atto notificato in data successiva al 28 febbraio 2023 non si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (come modificato dall’art. 1, comma 380, lettera a) della l. 29 dicembre 2022, n. 197) quando il decreto ingiuntivo opposto sia stato notificato in data anteriore.


Al fine di un più ordinato svolgimento del processo, nell'ipotesi in cui parte convenuta nell'opposizione non sia ancora costituita, è opportuno comunicare il differimento dell'udienza ex art. 168-bis, comma 5, c.p.c. al domiciliatario che abbia fatto richiesta di visibilità temporanea del fascicolo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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