Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29565 - pubb. 29/07/2023

Continuità diretta e subentro del finanziatore nel capitale sociale

Appello Bologna, 16 Giugno 2023. Pres. De Cristofaro. Est. Lama.


Reclamo ex artt. 162, commi 2 e 3, e 18 L.F. – Concordato preventivo con continuità aziendale – Trattamento dei creditori privilegiati – Art. 160 comma 2 L.F. – Applicabilità – Immissione da parte di un terzo di nuova finanza “sostitutiva” del valore di realizzo dell’attivo



È ammissibile la proposta di concordato preventivo con continuità aziendale che preveda da un lato il mantenimento della proprietà dell’impresa e dei relativi beni in capo alla società debitrice e dall’altro lato il soddisfacimento parziale dei creditori privilegiati, mediante il versamento a loro favore di una somma corrispondente all’attivo risultante dalla perizia giurata ai sensi dell’art. 160 comma 2 L.F. da parte di un terzo investitore che all’omologa del concordato acquisterà il 100% del capitale e apporterà nuova finanza. (Jan Czmil) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato




Segnalazione dell’Avv. Jan Czmil del Foro di Rimini


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