Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30387 - pubb. 10/01/2024

Misure cautelari e protettive nel procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale

Tribunale Bologna, 19 Dicembre 2023. Est. Atzori.


CODICE DELLA CRISI - Procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale - Misure cautelari e protettive - Competenza del giudice relatore


CODICE DELLA CRISI - Procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale - Misure cautelari e protettive - Presupposti - Fumus boni iuris - Periculum in mora


CODICE DELLA CRISI - Procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale - Misure cautelari e protettive - Nomina di un custode del patrimonio aziendale - Poteri del custode


CODICE DELLA CRISI - Procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale - Misure cautelari e protettive - Nomina di un custode del patrimonio aziendale - Obblighi del custode


CODICE DELLA CRISI - Procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale - Misure cautelari e protettive - Continuità aziendale



La competenza funzionale a pronunciarsi su istanze cautelari è attribuita dalla normativa vigente al tribunale in composizione monocratica nella persona del giudice relatore cui è assegnato il procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale e/o il procedimento relativo allo strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza.


Ai fini dell’emissione di misure cautelari e protettive ex art. 54 CCII, sussiste il fumus boni iuris nel caso in cui, prima dell’apertura della liquidazione giudiziale o di altra procedura di insolvenza, emergano indici manifesti dello stato di insolvenza in cui versa la società, desumibile da vari elementi tra cui l’assenza di piani industriali e strategici, il mancato confronto con le parti sociali, la grave esposizione debitoria nei confronti dell’Erario; l’insussistenza di liquidità per pagare gli stipendi ai dipendenti; l’interruzione della fornitura delle materie prime.
Sotto il profilo del periculum in mora, è significativa la carenza di una guida effettiva dell’impresa e l’inerzia dei vertici aziendali in relazione agli obblighi loro imposti dall’art. 2086 c.c. circa l’adozione di strumenti volti a gestire con tempestività lo stato di crisi.


Al custode dell’azienda nominato ai sensi dell’art. 54 CCII possono essere attribuiti i poteri di straordinaria amministrazione del patrimonio e dell’impresa, al fine di assicurare gli effetti della successiva sentenza di apertura di una procedura di insolvenza. Pur non attribuendo al custode i poteri dell’amministratore e dell’assemblea, l’autorità giudiziaria, in considerazione dell’inerzia dell’organo amministrativo, può disporre che questo sia tenuto a ottenere l’assenso del custode per l’attività amministrativa ordinaria e straordinaria a tutela del patrimonio e del valore aziendale della società.


L’espressa indicazione nell’art. 54 CCII, in un catalogo aperto di misure connotate da atipicità, del provvedimento di nomina di un custode dell’azienda rafforza i poteri gestionali del custode designato in occasione dell’emissione di un provvedimento di sequestro dei beni, dell’intero patrimonio o dell’azienda, non in un’ottica di definitiva sostituzione degli amministratori, ma quale opzione conservativa dell’impresa a tutela dei creditori.


Il custode dell’azienda nominato ex art. 54 CCII ha l’obbligo di riferire, senza ritardo, al tribunale eventuali atti compiuti dall’impresa senza il proprio assenso, potenzialmente lesivi della garanzia patrimoniale.


Le misure cautelari e protettive di cui all’art. 54 CCII sono funzionali ad accompagnare le trattative in sede di composizione negoziata della crisi e la concreta attuazione degli effetti dell’omologazione di strumenti di regolazione della crisi e conservano la funzione, già conosciuta nella legge fallimentare con riferimento all’art. 15, comma 8, non solo di garantire il patrimonio aziendale del debitore, nella fase pre-fallimentare, rispetto ad iniziative individuali dei creditori, ma anche di consentire la gestione dell’impresa, in via provvisoria e strumentale, in chiave conservativa del valore dell’impesa, assicurando la continuità aziendale. (Francesco Tardella) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell’Avv. Francesco Tardella


Testo Integrale