Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30670 - pubb. 20/02/2024

Scissione parziale, responsabilità solidale ex art. 2506 quater c.c. e inscindibilità delle cause

Cassazione civile, sez. III, 25 Gennaio 2024, n. 2457. Pres. Scarano. Est. Condello.


Scissione - Responsabilità solidale ex art. 2506 quater c.c. - Inscindibilità delle cause ove l'accertamento della responsabilità di uno dei condebitori presupponga necessariamente quello della responsabilità dell'altro



Si parla di c.d. solidarietà dipendente, quando la posizione della società costituita a seguito della scissione parziale non è di mera solidarietà passiva, ma di dipendenza in forza del disposto di cui all’art. 2506-quater, terzo comma, cod. civ., che prevede che ‹‹ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico››.


La disposizione normativa richiamata subordina la facoltà di agire del creditore verso ciascuna società partecipante alla scissione alla circostanza che i crediti siano rimasti non soddisfatti dalla società cui fanno carico all’esito della scissione stessa, configurando in tal modo tra le società partecipanti alla scissione un vincolo di solidarietà non pura, ma sussidiaria caratterizzata dal semplice beneficium ordinis che presuppone la verifica dell’inadempimento della società cui fa carico il debito sulla base del progetto di scissione.


I tal caso si configura l’inscindibilità delle cause ove l'accertamento della responsabilità di uno dei condebitori presupponga necessariamente quello della responsabilità dell'altro, cioè in caso di rapporto di subordinazione logica o di pregiudizialità tra le cause nei confronti di ciascuno dei condebitori solidali, in relazione al contenuto delle censure proposte ed all'esito della lite. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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