Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7010 - pubb. 07/03/2012

Danno c.d. tanatologico e danno morale; tabelle milanesi e perdita dei suoceri

Tribunale Catanzaro, 23 Febbraio 2012. Est. Tallaro.


Inondazione camping "Le Giare" di Soverato (Calabria) – Tragico decesso di 13 persone per asfissia da annegamento – Disastro colposo contestato ai responsabili – Condanna penale – Azione risarcitoria consequenziale davanti al giudice civile – Risarcimento del danno – Criteri di liquidazione – Danno cd. tanatologico – Risarcibilità – Sussiste – Sub specie di danno morale del de cuius trasmissibile jure hereditatis agli eredi.

Perdita del rapporto parentale – Morte della suocera o del suocero – Mancata tipizzazione nelle tabelle risarcitorie dell'osservatorio di milano – Risarcibilità – Sussiste.

Liquidazione delle spese legali dell'avvocato – D.l. 24 gennaio 2012 n. 1 – Applicabilità immediata – Sussiste – Criterio liquidatorio in mancanza di dm attuativo – Riferimento alle previgenti tariffe forensi – Sussiste.



In caso di morte che segua le lesioni fisiche dopo breve tempo, il danno c.d. tanatologico, consistente nella sofferenza patita dalla vittima che sia rimasta lucida durante l'agonia, in consapevole attesa della fine, dev’essere ricondotto nella dimensione del danno morale, inteso nella sua più ampia accezione, ed il diritto al relativo risarcimento è trasmissibile agli eredi (Nel caso di specie, il de cuius era deceduto dopo breve tempo in conseguenza di asfissia di annegamento, in occasione della triste e nota tragedia del camping “Le Giare”, di Soverato, Calabria. Il giudice estensore osserva che la morte per asfissia non sopravviene immediatamente, ma consente al soggetto di rendersi conto, prima di perdere conoscenza, di ciò che sta accadendo). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Le tabelle per il risarcimento del danno non patrimoniale, adottate dall’Osservatorio della Giustizia Civile di Milano, non prevedono l’ipotesi di danno da perdita della suocera o del suocero. E’ dato di comune esperienza, comunque, che si instauri un rapporto affettivo tra una persona ed il genitori del proprio coniuge, cosicché, in mancanza di elementi di segno diverso, anche tale pregiudizio è risarcibile. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Le spese del processo debbono essere liquidate “al momento della decisione” e, dunque, si applica al processo il nuovo jus superveniens entrato in vigore con il d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, che ha abrogato tutte le tariffe professionali, le quali dunque non possono essere applicate. La liquidazione delle competenze dovute può avvenire in via discrezionale, utilizzando come mero parametro di riferimento, in mancanza del d.m. previsto dall’art. 9 del testo normativo in questione, le citate e previgenti tariffe forensi. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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