Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7061 - pubb. 26/03/2012

Cessione di crediti da parte di creditore di ente locale e patto di stabilità interno

Corte dei Conti, sez. Toscana, 17 Gennaio 2012. Est. Boncompagni.


Cessione pro soluto di crediti da parte di creditore di ente locale – Non elusività del patto di stabilità interno.

Sottoscrizione da parte di ente locale di accordi in materia di cessione di crediti con istituti di credito od intermediari finanziari – Elusione del patto di stabilità interno.

Divieto di sottoscrizione generalizzata da parte di ente locale di accordi con istituti bancari, finalizzati ad assicurare liquidità alle imprese creditrici dell’ente stesso.



Il ricorso alla cessione del credito pro soluto da parte del creditore dell’ente locale non è di per sé elusivo del patto di stabilità interno ai sensi dell’articolo 20, comma 10, del D.L. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011, secondo cui “I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dalle regioni e dagli enti locali che si configurano elusivi delle regole del patto di stabilità interno sono nulli.” L’attività di certificazione del credito da parte dell’ente locale in caso di cessione del credito pro soluto da parte del creditore è, in ogni caso, soggetta al rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno. In tale ipotesi, l’attività dell’ente locale consiste nel certificare la sussistenza del credito sotto il profilo della certezza, liquidità ed esigibilità entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza prodotta dal creditore, previa verifica del rispetto delle regole del patto di stabilità. (Francesco Dialti) (riproduzione riservata)

Esula dalla competenza dell’ente locale la sottoscrizione di accordi in materia di cessione di crediti con istituti di credito od intermediari finanziari, anche nella considerazione dei possibili oneri che tali accordi potrebbero determinare per il bilancio dell’ente che, in ogni caso, non possono considerarsi ammissibili oltreché nulli qualora si configurino elusivi delle regole del patto di stabilità interno, salvo quanto previsto dall’articolo 210 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come novellato dall’art.13, comma 3, della legge n.183 del 12/11/2011. Ne consegue che solo in sede di regolazione del rapporto tra l’ente locale e il tesoriere, mediante la stipula di una convenzione deliberata dall’organo consiliare, a seguito dell’affidamento del servizio di tesoreria attraverso le procedure ad evidenza pubblica, è consentito dall’ordinamento di prevedere l'obbligo per il tesoriere di accettare, su apposita istanza del creditore, crediti pro soluto certificati dall'ente, potendo l’accordo legittimamente intercorrere esclusivamente con la banca tesoriere dell’ente locale. (Francesco Dialti) (riproduzione riservata)

Non è ammissibile la sottoscrizione generalizzata, da parte di enti locali, di accordi con istituti bancari, finalizzati ad assicurare la liquidità alle imprese che vantano crediti nei confronti dell’ente stesso attraverso la cessione pro soluto di questi. (Francesco Dialti) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Francesco Dialti


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