Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8280 - pubb. 09/01/2013

Intervento del legislatore e sostituzione di soggetto in bonis con un altro soggetto che non assicura ai creditori la realizzazione dei loro diritti in forza di provvedimenti giurisdizionali già emessi

Corte Costituzionale, 12 Dicembre 2012, n. 277. Est. Lattanzi.


Sanità pubblica - Successione ex lege della Fondazione Ordine Mauriziano all'Azienda ospedaliera Fondazione Ordine Mauriziano di Torino (F.O.M.) - Impossibilità di iniziare o proseguire azioni individuali, esecutive o cautelari nei confronti della Fondazione dalla data di entrata in vigore della norma censurata.



Al legislatore è precluso incidere sul soggetto nei cui confronti sono stati emessi provvedimenti giurisdizionali, sostituendo ad un soggetto in bonis, responsabile secondo il regime sostanziale e processuale ordinario, un’entità diversa, nei cui confronti non è assicurata ai creditori la piena realizzazione dei propri diritti. L’art. 1, comma 1349, della legge n. 296 del 2006, nella parte in cui vanifica l’attività giurisdizionale compiuta fino alla formazione del titolo esecutivo, lede perciò gli artt. 3, 24, 101 e 113 Cost.. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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