La Responsabilità del Medico


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8584 - pubb. 27/02/2013

Responsabilità medica, esimente penale e responsabilità civile

Cassazione civile, sez. III, 10 Gennaio 2013, n. 4030. Est. Petti.


Art. 3 comma I d.l. 13 settembre 2012 n. 158 conv. in l. 8 novembre 2012 – Responsabilità medica – Depenalizzazione in caso di colpa lieve – Responsabilità in sede civile – Regole consolidate – Persistenza.



L’art. 3 comma I del d.l. 13 settembre 2012 n. 158, conv. in l. 8 novembre 2012, ha depenalizzato la responsabilità medica in caso di colpa lieve, dove l’esercente l’attività sanitaria si sia attenuto a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica. L’esimente penale non elide, però l’illecito civile e resta fermo l’obbligo di cui all’art. 2043 del codice civile che è clausola generale del neminem laedere, sia nel diritto positivo, sia con riguardo ai diritti umani inviolabili quale è la salute. La materia della responsabilità civile segue, tuttavia, le sue regole consolidate e non solo per la responsabilità aquiliana del medico ma anche per quella cd. contrattuale del medico e della struttura sanitaria, da contatto sociale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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