Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8649 - pubb. 13/03/2013

Decisione con ordinanza sulla sola competenza e coordinamento fra gli articoli 279 e 187 c.p.c.; dichiarazione di competenza a favore degli arbitri e riassunzione del processo avanti a questi

Cassazione civile, sez. VI, 06 Dicembre 2012, n. 22002. Est. Frasca.


Dichiarazione di incompetenza – Legge 69/2009 – Invito a precisare le conclusioni – Sussiste – Violazione – Conseguenze.

Dichiarazione di incompetenza – Applicazione dell'art. 50 c.p.c. – Sussiste – Condizioni.



Anche dopo la L. n. 69 del 2009, che ha introdotto come forma decisionale della sola questione di competenza, l'ordinanza, il coordinamento fra il novellato art. 279 e l'art. 187 c.p.c., comma 3, esige che la decisione sulla sola competenza sia preceduta dall'invito a precisare le conclusioni e se la decisione declinatoria della competenza viene adottata senza quell'invito si configura come impugnabile con il regolamento (da ultimo Cass. (ord.) n. 10594 del 2012); le parti che si siano viste decidere la questione, già insorta nel processo ai sensi dell'art. 38 c.p.c., senza essere state invitate a precisare le conclusioni, ricevono sicuramente una lesione del diritto di difesa quanto alla possibilità di argomentazione riguardo alla relativa questione in aggiunta a quanto avevano già detto, ma, ove tale pregiudizio non abbia riguardato l'istruzione possibile sulla competenza ai sensi dell'art. 38 c.p.c., u.c., la possibilità di impugnare con il regolamento di competenza, cioè con un apposito rimedio, costituisce garanzia che assolve alla funzione di assicurare l'espletamento della difesa e non giustifica che la violazione della norma del procedimento comporti di per sè l'illegittimità della decisione sulla competenza. Ciò, perchè la statuizione sulla competenza che la Corte di cassazione rende sul regolamento, in quanto avviene previo lo svolgimento della difesa delle parti, sopperisce essa stessa a quanto avrebbe dovuto assolvere la garanzia della precisazione delle conclusioni. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

L'art. 819 ter comma 2, c.p.c., laddove afferma che "nei rapporti tra arbitrato e processo" non si applica l'art. 50 c.p.c., riguarda solo il caso in cui siano gli arbitri ad escludere la loro competenza ed a riconoscere quella del giudice ordinario. Allorquando, invece, sia il giudice togato a dichiarare la propria incompetenza a beneficio di quella degli arbitri, oppure sia la Corte di cassazione, adita con riferimento ad una pronuncia affermativa della competenza del giudice ordinario, a dichiarare la competenza degli arbitri oppure a rigettare, per ragioni di rito o di merito, l'istanza di regolamento contro una pronuncia declinatoria, è possibile la riassunzione dinanzi agli arbitri nel termine fissato o, in mancanza, in quello previsto dall'art. 50 c.p.c., con salvezza dell'effetto interruttivo cd. istantaneo della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 comma 3, c.c., e di quello permanente, di cui all'art. 2945, comma 2, dello stesso codice. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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