Diritto Penale


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9579 - pubb. 17/10/2013

La persona beneficiaria può trasferirsi se nulla prevede al riguardo il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno

Cassazione penale, 23 Settembre 2013, n. 39217. Est. Paoloni.


Amministrazione di sostegno – Trasferimento della persona beneficiaria in altro luogo, senza autorizzazione del g.t. – Reato ex art. 650 c.p. – Non sussiste.

Amministrazione di sostegno – Interdizione – Differenze – Incapacità totale di provvedere ai propri interessi (artt. 404, 414 c.c.).

Provvedimenti dell’autorità dati per ragioni di giustizia – Reato ex art. 650 c.p. – Presupposti.



La persona beneficiaria, in assenza di espressa previsione contenuta nel decreto ex art. 404 c.c., conserva la facoltà di scegliere il luogo in cui vivere e dove trasferirsi. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

La persona beneficiaria non è considerata dal legislatore incapace di intendere e di volere, essendo estranea in linea di principio all'istituto dell'amministrazione di sostegno specifiche situazioni di infermità mentale che rendano la persona totalmente incapace di provvedere ai propri interessi, sì da porla in condizione di essere interdetta o inabilitata ai sensi degli artt. 414 e 415 c.c.. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Il reato contravvenzionale di cui all'art. 650 c.p. concernente l'inosservanza di provvedimenti dell'autorità "dati per ragioni di giustizia" può avere a presupposto solo provvedimenti oggettivamente amministrativi che, sebbene emanati per ragioni inerenti a finalità di giustizia in senso lato, hanno come contenuto un esercizio della potestà amministrativa destinata a produrre effetti nei rapporti esterni all'attività specifica e propria del giudice. Di tal che tra i provvedimenti considerati dalla fattispecie regolata dall'art. 650 c.p., avente peculiare natura residuale ("se il fatto non costituisce un più grave reato"), non ricadono quelli tipici della funzione giurisdizionale (sentenza, ordinanza, decreto) e certamente non quelli emessi dal giudice in sede civile. Per provvedimento dell'autorità, ai fini dell'art. 650 c.p., deve intendersi, infatti, ogni atto con cui l'autorità I imponga ad una o più persone determinate un particolare condotta, commissiva od I omissiva, dettata da contingenti ragioni a tutela di interessi collettivi (id est pubblici) afferenti a scopi di giustizia, sicurezza, ordine pubblico, igiene. In tale quadro normativo, in cui l'esercizio del potere dell'autorità (amministrativa) è destinato ad operare direttamente nei rapporti esterni all'attività propria del giudice, non possono venire in rilievo i provvedimenti giurisdizionali in senso stretto, cioè gli atti tipici del giudice (peri l'appunto sentenza, ordinanza, decreto), che non riguardano in via immediata un interesse di carattere generale ovvero, se anche lo riguardano, non attengono a quel substrato di ordine pubblico, inteso in senso lato e diffuso, che rappresenta l'oggetto, sia pure residuale, della tutela apprestata dall'art. 650 c.p.. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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